La sicurezza sul lavoro nei condomini

 

appartamenti condominioUna recente indagine dell’Euro-Istat ha indicato che circa il 54% degli Italiani vive in un condominio, una percentuale tra le più alte in Europa e significativamente al di sopra della media comunitaria (41% – dati Euro Istat del 2011).
In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio quindi, è inevitabile pensare a queste realtà non solo come a luoghi di residenza o uffici/aziende private, ma anche come a veri e propri luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali portieri, addetti ai servizi di pulizia, giardinieri, e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori o caldaie) e straordinarie (riparazioni o ristrutturazioni di parti comuni).

 

Una prima distinzione quindi da considerare è quella tra realtà condominiali con presenza di un amministratore, oggigiorno le più diffuse, e quelle prive di amministratore.

Condominio con amministratore

Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza.
Conviene ricordare a questo proposito, che il D.Lgs 81/08 prevede esplicita nomina del dirigente da parte del lavoro, nomina in cui siano delegate le funzioni e le responsabilità in materia di sicurezza come da art 16 del Testo Unico.

Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte.
Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.

Condominio senza amministratore

Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.

 


ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro

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