Testo Unico Sicurezza – Cantieri
Il tema relativo alla sicurezza nei cantieri coinvolge, all’interno di un complesso panorama operativo e legislativo, numerosi soggetti incaricati di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori del settore che registra il maggior numero di infortuni sul lavoro.
Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si ritrovano nel Testo Unico principalmente nel Titolo IV, in cui la tematica si affronta in modo ampio e completo, soprattutto all’interno del primo dei due Capi “le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
Data la vastità dell’argomento, gli argomenti inerenti vengono più volte ripresi ed illustrati scorrendo il Decreto, in particolare nell’allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, dove vengono dettagliate le linee guida fondamentali per rendere operative le disposizioni normative. Obiettivo del legislatore è fornire spunti pratici ed esecutivi rivolti a garantire la sicurezza degli operatori edili già in fase di progettazione dei cantieri che devono possedere requisisti normativi specifici in quanto come luoghi di lavoro posseggono caratteristiche logistiche e di pericolosità atipiche e peculiari.
Troviamo quindi in primo luogo le disposizioni relative ai servizi igienico-assistenziali che devono essere obbligatoriamente messi a disposizione dei lavoratori all’interno di un cantiere (spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc..) e di seguito le caratteristiche minime generali che il cantiere deve possedere per garantire vivibilità e sicurezza (presidi antiincendio, vie di fuga, cubature dei locali, illuminazione ed aerazione).
Altrettanto complessa ed articolata è la normativa che disciplina gli aspetti documentali della sicurezza dei cantieri, che segue una strada indipendente dalla normativa che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro tradizionali, e che viene descritta negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio dei contenuti ci limitiamo a ricordare che all’interno della normativa che disciplina i cantieri, sono previste le redazioni di specifici ed importanti documenti quali appunto Il piano di Sicurezza, Il piano di Coordinamento, nel caso frequente in cui siano coinvolte più imprese all’interno di un unico cantiere, ed il fascicolo dell’opera in onere al progettista, in cui vengono descritte le caratteristiche del lavoro che dovrà essere eseguito.
All’interno del Piano di Sicurezza, tra le numerose disposizioni, è importante sottolineare che devono essere ben definiti i ruoli dell’organigramma sicurezza del cantiere. In situazioni articolate e complesse come quelle in cui devono essere gestiti più appalti, infatti, non è sempre facile ed immediato riuscire ad identificare ruoli e responsabilità.
Anche le attrezzature e le macchine, sempre presenti nei cantieri, meritano un approfondimento specifico in considerazione della pericolosità e della eterogeneità degli strumenti utilizzati; in questo caso resta in vigore in Italia il D.Lgs 17/2010 che recepisce la direttiva comunitaria 2006/42/CE (Nuova Direttiva Macchine), che disciplina tutti gli aspetti tecnici e normativi relativi all’uso di macchinari sui luoghi di lavoro.
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