Entrerà in vigore il 18 Novembre 2015 l’atteso Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 192 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che punta ad armonizzare le disposizioni in materia di prevenzione incendi rispetto agli indirizzi internazionali e al progresso tecnologico. La logica su cui è stato elaborato il provvedimento punta ad adottare criteri di uniformità rivolti ad aggiornare le attuali misure tecniche, affiancandovi nuove regole che possono essere utilizzate, come vedremo, in alternativa a quelle attualmente vigenti.
L’attuale normativa, che ha come caposaldo il ben noto D.M 10/03/98 ma che nel corso degli ultimi anni ha visto succedersi una serie di ulteriori provvedimenti del Ministero dell’Interno, si basa su principi di tipo prescrittivo e risulta in qualche modo irrigidire le disposizioni in materia di prevenzione incendi; il nuovo decreto invece introduce strumenti più flessibili che dovrebbero consentire un’applicazione più fluida e capillare delle norme tecniche, con il risultato di poter ottenere un sistema di prevenzione incendi più misurato sulle singole realtà italiane soggette ai criteri antincendio e, di conseguenza, una riduzione significativa del carico di incendi.
L’introduzione progressiva e graduale delle nuove disposizioni di tipo prestazionale, che tengono in conto la valutazione del rischio, permetterà di risolvere una serie di problemi legati alle all’interpretazione delle norme attualmente in vigore, e presuppone che si adotti un sistematico cambio di approccio alla materia da parte di tutti gli addetti ai lavori, partire dai VVF fino agli operatori finali nelle azienda italiane.
5 Articoli e un Allegato
Il Decreto è composto da cinque articoli e da un voluminoso allegato tecnico.
Nel primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) vengono definite le modalità di applicazione delle nuove norme tecniche, rivolte ad un elenco di attività soggette elencate nel secondo articolo (Campo di Applicazione).
Nel terzo articolo (Impiego dei prodotti per uso antincendio) vengono quindi definiti i requisiti generici dei prodotti che possono essere utilizzati nel settore della prevenzione incendi; nel quarto articolo, estremamente conciso, viene attribuito il compito del monitoraggio al Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il quinto sancisce alcune disposizioni finali, tra le quali i termini dell’entrata in vigore del Decreto stesso.
L’allegato tecnico è suddiviso in quattro sezioni.
- Sezione G (Generalità) relativa a criteri comuni a tutte le attività soggette in termini di progettazione e realizzazione;
- Sezione S (Strategia Antincendio) contiene le disposizioni di prevenzione e lotta antincendio trasversali per tutte le attività soggette;
- Sezione V (Regole Tecniche Verticali) riguarda invece una serie di provvedimenti applicabili alle singole attività, in aggiunta a quelli descritti nella sezione precedente, declinandole in base alle peculiarità specifiche delle diverse realtà, questa sezione prevede inoltre future integrazioni rivolte a colmare le carenze per ulteriori attività ancora non considerate.
- Sezione M (Metodi), contiene tecniche alternative concernenti gli aspetti progettuali.
Le modalità ed i criteri con cui è stato elaborato il provvedimento, sono quindi rivolti ad affiancare la normativa già in vigore, consentendo alle attività soggette, di valutare in alternativa se la fruizione delle nuove tecniche proposte sia effettivamente una forma di semplificazione più versatile e flessibile, come sembra ad un primo approccio.
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