Nuovo Accordo Stato Regioni 2015 sulla formazione sicurezza

 

sicurezza lavoroDal tavolo di lavoro dell’incontro del 13 Marzo 2015 tra il coordinamento delle regioni ed il Ministero del Lavoro, è emersa una prima bozza relativa alla formazione ed aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro degli RSPP ed ASPP, i cui contenuti sono stati resi noti e, sebbene abbiano carattere provvisorio, consentono di avere una prima idea di quali potrebbero essere le principali modifiche all’attuale normativa in vigore, definita all’interno degli accordi tra lo Stato e le Regioni del 26 gennaio 2006.

Come già definito all’interno dell’art32 del Testo Unico, la formazione degli RSPP ed ASPP, così come tutti gli aspetti formativi in generale relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere valutati e ratificati dalla Commissione Consultiva Permanente, con il coinvolgimento delle parti sociali e la definitiva elaborazione di un documento approvato dalla Conferenza Stato – Regioni; l’iter burocratico potrebbe quindi risultare in un allungamento dei tempi previsti per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni , che potrebbero anche subire modifiche significative prima dell’approvazione definitiva, e che trovano una loro ragione di essere nell’affermazione sancita in premessa, che “in sede di prima applicazione della pertinente disciplina, sono emerse talune questioni controverse alle quali, con il nuovo Accordo, si ritiene di dare soluzioni di integrazione e correzione.”

Principali modifiche inserite dall’Accordo bozza

Le principali e più sostanziali modifiche riguarderanno probabilmente la revisione dei percorsi formativi, con particolare attenzione e riferimento ai moduli B.
In questo paragrafo vediamo anche le altre modifiche suggerite dal nuovo accordo che riguardano: modulo A e C, valutazione dell’apprendimento, riconoscimento della formazione pregressa, aggiornamento, attestati di frequenza e modalità e-learning per la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Modulo B

È prevista dalla bozza una revisione significativa dell’attuale struttura a moduli, che comporterà l’unificazione in un unico modulo comune a tutte le diverse tipologie di rischio e settori produttivi, della durata di 48 ore. Saranno quindi introdotti quattro differenti moduli specialistici, che avranno durate e contenuti specifici per i rischi inerenti:

  • Modulo B SP1 – Agricoltura e Pesca – durata 12 ore
  • Modulo B SP2 – Cave e costruzioni – durata 16 ore
  • Modulo B SP3 – Sanità residenziale – durata 12 ore
  • Modulo B SP4 – Chimico e petrolchimico – durata 16 ore

Il modulo B quindi diventa ancora di più uno strumento operativo rivolto a colmare eventuali lacune tecniche ancora presenti nell’impianto formativo, orientando la didattica alla risoluzione delle problematiche e alla valutazione del rischio specifico, all’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e all’adozione di adeguati DPI.
In questa ottica saranno probabilmente proposti contenuti minimi (già individuati nel documento di bozza) che andranno a strutturare l’intero percorso formativo comune a tutti i settori e specifico per le quattro aree di specializzazione.

Moduli A e C

Meno significativa sarà la revisione dei moduli A e C, rispettivamente della durata di 28 e 24 ore complessive.
Il modulo A comune a tutti i settori e valido sia per ASPP che per RSPP, costituisce il percorso base finalizzato a trasmettere i principi fondamentali sulla normativa e sull’applicazione a livello territoriale. Potrà essere sostenuto in modalità e-learning secondo i criteri previsti dalla bozza stessa di accordo nell’allegato II, e verrà strutturato su cinque unità didattiche con contenuti e durate differenti. Il modulo C, confermato per i soli RSPP, è il modulo di specializzazione con tematiche inerenti aspetti della comunicazione e della formazione e sarà ragionevolmente suddiviso in quattro unità didattiche.

Valutazione apprendimento, formazione pregressa e aggiornamento

Conseguentemente alla revisione della struttura a moduli, verranno probabilmente introdotte novità anche in merito alla valutazione dei relativi apprendimenti e al riconoscimento della formazione pregressa (come definita negli Accordi Stato- regioni del 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.
In caso di RSPP e/o ASPP che non cambino il settori produttivo all’interno del quale esercitano la loro attività, sarà fatta salva la formazione pregressa ai sensi dell’accordo del 2006; in caso di passaggio ad altro settore verranno invece formulate ipotesi di crediti formativi parziali o totali che integreranno la formazione già acquisita.
Gli aspetti relativi all’aggiornamento, sia in termini di scadenze che di contenuti, non subiranno probabilmente sostanziali modifiche se non in relazione alla revisione del modulo B come sopra descritta; in questo caso per i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del testo, sarà da ritenersi valido come aggiornamento quinquennale la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli specialistici.

Attestati di frequenza

Le attestazioni di frequenza dovranno riportare, in aggiunta a quanto previsto dalla attuale normativa, anche l’esplicitazione del modulo di specializzazione frequentato, e viene introdotto come criterio per poter erogare formazione agli RSPP, il requisiti dei docenti, definiti nel Decreto Legislativo di recente introduzione del 06 Marzo 2013 , emanato in attuazione dell’art 6 del T.U. ed in vigore da Marzo 2014.

Formazione in modalità e-learning

Un’ultima importante indicazione evidenziata nella bozza, riguarderà la modalità di fruizione dei corsi e-learning.

La regolamentazione ad oggi in vigore, alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi anni caratterizzati da profonde revisioni normative in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, necessita di un adeguamento, sia in rispetto di alcune recenti introduzioni, che in ottica di riuscire a colmare lacune e controversie. La bozza emersa dall’incontro tra Stato e Regioni del 13 Marzo, definisce in forma preliminare delle proposte concrete volte a risolvere gli aspetti relativi alla formazione, che una volta approvate, salvo modifiche anche significative, potranno dare una quadro funzionale ed omogeneo alle attività di didattica ed ai percorsi formativi esistenti.

 


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