Di natura diversa, rispetto a quelle previste per i lavotori, sono le sanzioni previste per preposti e dirigenti in seguito a inadempienze sulla sicurezza sul lavoro.
Se per preposti un’inadempienza, legata per lo più ai doveri di sorveglianza e vigilanza, può portare a pene detentive e a sanzioni economiche fino ad un massimo di 1200 euro; per la figura del dirigente le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico possono essere ben più severe, e soprattutto maggiormente applicate, in funzione proprio del ruolo e delle responsabilità ricoperte.
L’art 55 del D.Lgs 81/08 elenca le principali sanzioni applicabili ai datori di lavoro e dirigenti, sia di tipo detentivo (fino ad un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino ad un massimo di 6.600 Euro). Sanzioni che fanno riferimento agli obblighi descritti nei precedenti articoli relativamente alle disposizioni generali.
Le sanzioni per i dirigenti tuttavia, vanno ben oltre quelle elencate nell’art 55, ogni Titolo del decreto che elenca obblighi a carico del Datore di lavoro, la maggior parte, ha una Capo in cui sono definite le relative sanzioni, secondo il principio per cui ad ogni obbligo non soddisfatto, corrisponde una relativa sanzione.
Vi sono quindi sanzioni ascrivibili ai dirigenti, relative al non conformità dei luoghi di lavoro (Titolo II), piuttosto che alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica (Titolo V) o alla errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio (Titoli dal VI all’XI) piuttosto che alla mancata formazione ed informazione del personale; quest’ultimo aspetto è stato ripreso e aggiornato anche nel testo degli accordi Stato Regioni del Dicembre 2011.
Un importante capitolo è poi dedicato alle disposizioni in materia di procedura penale, art 61 e Titolo XII del Testo Unico. Per le infrazioni da cui scaturiscano casi riconducibili all’omicidio colposo o lesioni personali colpose, “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbia determinato una malattia professionale” si innesca con procedura automatica una istruttoria di tipo penale, a carico dei soggetti inadempienti coinvolti in relazione alla dinamica dei fatti ed alla responsabilità gerarchica e giuridica sia soggettiva che oggettiva.
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