IL D.L.69/13, “Decreto del fare” e la sicurezza sui luoghi di lavoro

 

decreto del fare

La sicurezza sul lavoro nel “Decreto del fare“, novità e aggiornamenti.

Con un recente emendamento approvato nell’agosto 2013, il Decreto 69/2013, meglio conosciuto come “Decreto del Fare” è stato convertito in legge.
I contenuti del provvedimento riguardano una serie di disposizioni rivolte al rilancio dell’economia nazionale, ed in particolare comprende anche alcune semplificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con il risultato di apportare alcune significative modifiche anche al D.Lgs 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza.

L’intero Decreto del Fare si rivolge tanto agli addetti ai lavori quando ai meno esperti, in un’ottica di semplificazione di alcuni adempimenti, al fine di renderli più facilmente comprensibili; con un particolare occhio di riguardo per le facilitazioni alle imprese, all’interno delle quali sono compresi anche diversi aspetti inerenti la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro quali: DUVRI, formazione, comunicazione agli enti di vigilanza, soggetti che effettuano visite periodiche ed edilizia.

DUVRI

Un primo significativo aspetto, con ricadute su molte attività lavorative (quelle per intenderci in cui vi è una concomitanza di imprese che lavorano contestualmente sullo stesso sito) riguarda la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze lavorative DUVRI (art. 3, 1 a).
Precedentemente all’introduzione delle novità apportate dal D.Lgs 69/2013 il DUVRI doveva essere redatto insieme al contratto di appalto, ad esclusione dei lavori di natura puramente intellettuale e comunque solo se di durata superiore ai tre giorni. La nuova normativa conferma l’obbligo di redazione del DUVRI se vi è la presenza di particolari rischi considerati significativi a livello interferenziale, per esempio quelli derivanti da esposizione ad atmosfere esplosive, ad agenti biologici o chimici; mentre introduce l’esenzione del documento formale per le attività considerate a basso rischio infortunistico. Tale possibilità è subordinata al conferimento dell’obbligo di valutazione dei rischi ad un incaricato, appositamente e formalmente nominato, che deve essere in possesso dei requisiti adeguati di esperienza e professionalità “sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori”.
È opportuno sottolineare che ad oggi non sono stati ancora illustrati i criteri professionali rivolti ad identificare le qualità e le competenze dell’incaricato di cui sopra, così come ancora non sono chiare le regole che consentano di individuare le aziende considerate a “basso rischio infortunistico” indispensabili affinché possa scattare la possibilità di esenzione da redazione del DUVRI.
Una novità aggiuntiva introdotta sempre in riferimento al discorso sui lavori in appalto è quella che definisce che l’obbligo del DUVRI decada per le prestazioni professionali che prevedano un numero di lavoratori inferiore alle dieci unità per giorno lavorativo.

Formazione

Una ulteriore novità introdotta dal Decreto del Fare, riguarda alcuni aspetti specifici della formazione di figure che ricoprono un ruolo specialistico o un incarico consulenziale, quali per esempio gli addetti alla gestione delle emergenze (art 31c) i Responsabili del Servizio di Prevenzione ed il personale impiegato per un numero di giorni limitato (art 35). Il Decreto in questi termini prevede che vengano riconosciute come valide le formazioni pregresse in termini di crediti formativi per i soggetti che abbiano già in precedenza sostenuto formazione sugli stessi argomenti, con lo scopo di evitare di evitare di dover ripetere formazione già ricevuta.

Enti di vigilanza e di verifiche

Per ridurre gli adempimenti in materia di comunicazioni agli enti preposti alla vigilanza, è stata introdotta la possibilità per le aziende di poter usufruire di appositi moduli per inoltrare comunicazioni in forma telematica, anziché cartacea, relativamente a diverse disposizioni normative tra le quali per esempio le misure di prevenzione e protezione adottate nei confronti di esposizioni non prevedibili, alcune comunicazioni in materia di sorveglianza sanitaria specifica e la possibilità di denunciare eventi collegati ad infortuni sul lavoro direttamente all’INAIL, che si farà carico successivamente di trasferire queste comunicazioni alla autorità competenti di pertinenza. A questo proposito è utile tuttavia sottolineare che questa possibilità è vincolata dall’approvazione di questi modelli telematici, da parte della Commissione Consultiva Permanente (art. 6 del D.Lgs 81/08).

Vengono confermati, così come precedentemente anticipato dal Decreto del Ministero del lavoro dell’11 Aprile 2011 a sostegno dell’art 71 del Testo Unico, i requisiti dei soggetti pubblici e privati che effettuano verifiche ispettive periodiche sulle attrezzature di lavoro. Sempre relativamente a questo proposito viene ridotto da sessanta giorni a quarantacinque, il termine entro cui tali soggetti incaricati devono provvedere ad effettuare la prima verifica ispettiva.

Edilizia

Un settore che merita da sempre attenzione è quello dell’edilizia. Anche questo argomento viene affrontato dal Decreto del Fare con l’obiettivo di ridurre la mole di documentazione che deve essere prodotta nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, soprattutto nella frequente situazione in cui vi sia una concomitanza di più imprese che operano contestualmente sullo stesso sito.
Il Decreto rivolge la sua attenzione quindi all’elaborazione di alcuni documenti resi obbligatori dal D.Lgs 81/08 quali il piano operativo di sicurezza (POS) il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il fascicolo dell’opera ed il piano di sicurezza sostitutivo. Spesso l’elaborazione documentale infatti viene eseguita a puro scopo formale, senza trovare un riscontro applicativo efficace, con l’obiettivo di dover esclusivamente assolvere ad un obbligo di legge e con riscontri pratici sulla sicurezza dei lavoratori poco significativi se non in alcuni casi, addirittura controversi.
Il Decreto del Fare a questo scopo, cerca di promuovere l’adozione di modelli snellendo di fatto la burocrazia a vantaggio della tutela della sicurezza dei lavoratori edili.

Leggi anche l’approfondimento su: Le semplificazioni sulla sicurezza introdotte dal Decreto del fare

 

 


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