Sorveglianza sanitaria

 

Testo Unico Sicurezza – Sorveglianza sanitaria

sorveglianza sanitaria

Nel Testo Unico V sezione, articoli dal 38 al 42.

All’interno del Testo Unico gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria sono descritti nella V sezione, articoli 38 al 42; l’argomento tuttavia è di così vasta portata da indurre il legislatore ad approfondire i singoli aspetti della sorveglianza specifica per ogni rischio di esposizione, all’interno di tutti i relativi titoli.
La sezione V funge quindi da introduzione funzionale dell’argomento, delineando quali debbano essere i requisiti posseduti dal Medico Competente, quali le sue attribuzioni e limiti di competenza e come gestire i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Articolo 41 e 42

In questa sede preliminare l’articolo 41 riveste un ruolo cardine; è qui infatti che vengono definite le modalità, le tempistiche, gli interlocutori e le frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge. Viene inoltre sempre qui definito quando è possibile, da parte del lavoratore, richiedere una visita medica supplementare, e quando invece è obbligatorio esservi sottoposti, che cosa può essere accertato dalla sorveglianza e cosa invece no, come devono essere gestite le risultanze (giudizi di idoneità) e quali esami possono e/o non possono essere effettuati.
In ogni caso la Sorveglianza Sanitaria non è mai a carico del lavoratore ma sempre ed esclusivamente dell’azienda, secondo le modalità definite in collaborazione con il Medico Competente.

Come accennato inoltre (art 42 D.Lgs 81/08) il giudizio di idoneità, che ricordiamo deve essere espresso per la mansione specifica per cui il lavoratore è designato, può essere positivo o negativo, temporanea o permanente, ed in tutti i casi può prevedere prescrizioni o limitazioni.

Sorveglianza sanitaria e rischi specifici

Passando ora ai singoli Titoli relativi ai diversi fattori di rischio, è possibile già individuare quali siano i casi previsti dalla legge in cui sia obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria, e dunque la nomina del Medico Competente. Per ogni singolo rischio viene descritto come e quando effettuare la Sorveglianza Sanitaria, quindi ad esempio per il rischio da esposizione a Videoterminali (art 176), per i rischi da agenti Fisici (art 185), per i rischi da esposizione ad agenti biologici (art 279-281) ed a sostanze pericolose (art 242-245 e 259).
In particolare questo ultimo fattore di rischio viene trattato dal legislatore con doverosa e peculiare attenzione, caratterizzando l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene, teratogene e mutagene.
L’esposizione a molte sostanze nocive per l’organismo può dare luogo, come noto, a malattie professionali che risultano quindi oggetto degli articoli di cui sopra, sia per la difficoltà nell’effettuare una diagnosi accurata e precoce, che per la complessità e vastità degli accertamenti possibili ed eseguibili.

Anche se l’intenzione del Testo Unico è quella di andare nel dettaglio dei singoli fattori di rischio, risulta evidente nella volontà del legislatore come le responsabilità tecniche in merito alla Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro debbano essere demandati ai singoli Medici Competenti, che caso per caso hanno l’obbligo di valutare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, modalità e contenuti degli accertamenti.
Se tuttavia gli aspetti tecnici e più rigorosamente medici ricadono naturalmente sotto la giurisdizione del Medico Competente, le responsabilità di tipo giuridico restano come sempre a carico del Datore di Lavoro che ha tra i suoi obblighi quello di organizzare e far eseguire la Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla legge.

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