Valutazione dei rischi
Il recente D.Lgs. 106/2009 ha contribuito ad allargare la sfera di applicazione degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
L’oggetto della valutazione dei rischi deve ricomprendere tutte le fonti di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori, soprattutto tenendo presente quelle categorie di lavoratori che a causa di un loro status devono essere considerati maggiormente bisognosi di tutele. E’ questo il caso dei lavoratori collegati allo stress lavoro-correlato, delle lavoratrici in gravidanza, dei minori e di quelli che provengono da Paesi esteri.
Terminata la fase di valutazione, il datore di lavoro redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale, per legge, va registrato su un supporto informatico e deve contenere data certa e la firma: del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se presente, del medico competente.
Gli elementi caratterizzanti il DVR sono:
La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa. Nonostante, normalmente, la figura di riferimento per l’elaborazione del documento venga indicata nel datore di lavoro, anche il RSPP ed il medico competente danno il loro contributo, dopo aver consultato il RLS.
Qualora, gli ambienti lavorativi o i processi produttivi aziendali dovessero subire delle variazioni, oppure gli infortuni subiti dai lavoratori dovessero essere frequenti e rilevanti, i soggetti precedentemente citati devono provvedere a modificare o a sostituire la precedente valutazione dei rischi e conseguentemente devono aggiornare le misure di prevenzione entro il termine di 30 giorni.
