Rischi collegati alle sostanze pericolose

 

Sostanze pericolose nei luoghi di lavoro

 

I rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori possono derivare anche dagli agenti chimici presenti nei luoghi in cui viene svolto il lavoro.

La legge 626/1994 aveva già trattato la materia, ma con il D.Lgs 81/2008 è stata prestata maggiore attenzione alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che esercitano un’attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

L’art. 222 del decreto dà una definizione degli agenti chimici:

  • tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
  • agenti chimici pericolosi:

a) le sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n° 52 del 3 febbraio 1997, compresi gli agenti considerati da questo decreto come sostanze pericolose, ma con esclusione delle sostanze pericolose solo per l’ambiente;
b) i preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. n° 65 del 14 marzo 2003 e gli agenti chimici che in base a questa normativa sono ritenuti preparati pericolosi, con esclusione dei preparati pericolosi solo per l’ambiente;
c) gli agenti chimici non idonei ad essere considerati pericolosi dalle lettere a) e b), ma che possono costituire un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

Viene inoltre definita attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici in ogni tipo di procedimento, inclusi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Quando il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi, deve in primo luogo determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi presenti nella propria azienda e deve stabilire quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a suddetti agenti, considerando soprattutto:

  • le proprietà pericolose;
  • i dati relativi alla salute e sicurezza ricevuti tramite il responsabile dell’immissione sul mercato, insieme alla relativa scheda di sicurezza;
  • il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
  • le modalità con cui i lavoratori svolgono il proprio lavoro negli ambienti in cui sono presenti gli agenti chimici, considerando la quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o che li possono produrre;
  • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
  • i risultati ottenuti o che si otterranno tramite l’applicazione delle misure preventive e protettive;
  • le eventuali decisioni prese dalla sorveglianza sanitaria.

All’interno della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve altresì illustrare quali misure poste a tutela del lavoratore sono state adottate, oltre alla manutenzione e alla pulizia, al fine di preservare i dipendenti da una probabile eccessiva esposizione o da altri effetti dannosi per la salute e la sicurezza, che possono verificarsi nonostante l’adozione delle misure tecniche disponibili.

Questo documento deve essere aggiornato periodicamente dal datore di lavoro o al verificarsi di circostanze che richiedano una revisione della stessa, oppure quando la sorveglianza sanitaria accerti l’insorgenza di qualche anomalia che potrebbe nuocere ai lavoratori.

Le misure di protezione e prevenzione che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare in caso di rischi accertati e rilevanti, devono essere indirizzate all’eliminazione o alla riduzione dei pericoli, attraverso la sostituzione con altri agenti o processi che risultino totalmente innocui o minimamente dannosi per la salute dei lavoratori.

Infine, incombe sempre sul datore, la responsabilità di fornire gli strumenti e i mezzi di lavoro adeguati, e di fare utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva predisponendo ed organizzando dei piani formativi per i lavoratori, attraverso i quali imparare ad utilizzare tutti questi apparati, in special modo durante l’effettuazione delle procedure di intervento in caso di pericolo e necessità.

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Decreto 105/2015 Seveso 3

 


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Rischi sul lavoro

 

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