La sicurezza delle scale fisse e portatili
La legge che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro, espone nell’art. 113 le caratteristiche strutturali che devono possedere le scale fisse adoperate in qualsiasi ambiente lavorativo, quindi non solo nei cantieri.
Secondo questo articolo le scale fatte a gradini devono avere una struttura solida e resistente in modo da reggere ai carichi eccessivi in seguito ad affollamento nelle situazioni di emergenza.
Le dimensioni della scala devono rispettare i giusti rapporti, soprattutto tra altezza e larghezza del gradino, inoltre devono essere dotate obbligatoriamente di parapetto normale o di altro strumento di sostegno sui lati aperti. Le parti di scala che formano una rampa e che sono chiuse da due muri necessitano, poi, di un corrimano.
Il D.Lgs. 81/2008 specifica altresì che quando una scala fissa è in fase di costruzione, sulle rampe e sui pianerottoli vanno costruiti dei parapetti rigidi di altezza non inferiore ad 1 metro, dotati di tavole fermapiede alte 20 cm.
Sulle rampe in cui non sono stati ancora costruiti i gradini vanno installati degli intavolati che abbiano una larghezza superiore ai 60 cm.
Oltre alle scale con gradini, la normativa riguarda anche altre tipologie di scale, tra le quali le scale a mano. Queste devono servire soltanto per oltrepassare dislivelli o per raggiungere piani di lavoro, mentre è vietato eseguire dei lavori utilizzandole come appoggio, anche soltanto per stare in piedi su di esse.
L’art 113 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prescrive che debbano avere delle caratteristiche indispensabili:
L’utilizzo di alcuni modelli o tipi di scale richiede delle conoscenze tecniche specifiche, soprattutto per quanto riguarda la capacità di impiego in alcuni contesti particolari, in cui la sicurezza del lavoratore è maggiormente esposta a rischi. Per questo motivo il legislatore ha previsto che l’obbligo di fornire un’adeguata formazione sulle modalità di utilizzo e sulle procedure di salvataggio da adottare in caso di necessità, ricada sul datore di lavoro, il quale si impegna a garantire che la formazione abbia carattere tecnico-pratico e che riguardi in special modo l’addestramento specifico: sulle strutture che i lavoratori devono utilizzare (vari tipi di scale), sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sugli elementi di primo soccorso e sulle procedure di salvataggio.
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