La classificazione delle attività commerciali definisce al codice ATECO numero 90.0, il settore dello spettacolo come “Attività creative, artistiche e di intrattenimento”. All’interno di questa definizione generica, sono quindi incluse tutta una serie di attività che rientrano nella categoria e che vengono quindi ulteriormente declinate in quattro sottocategorie:
- 90.01 – Rappresentazioni artistiche
- 90.02 – Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.03 – Creazioni artistiche e letterarie
- 90.04 – Gestione di strutture artistiche.
È utile sottolineare che i rischi a cui sono esposti gli operatori del settore derivano da fattori di pericolo riconducibili a rischi intrinsechi nelle attività specifiche definite dai codici ATECO, le attività di supporto, ad esempio, avranno tipologie di rischio diverse rispetto a quelle potenziali nell’attività di gestione delle strutture o nelle rappresentazioni artistiche vere e proprie.
Queste ultime inoltre possono essere a loro volta suddivise in spettacoli musicali, spettacoli cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche; ognuna delle quali con caratteristiche, e quindi rischi differenti anche se, in alcuni casi, sovrapponibili.
Ti consigliamo di leggere, a tal proposito, l’approfondimento sulla sicurezza sul lavoro dedicato ai grandi eventi.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento viene definita dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (noto anche come “Decreto Palchi” che illustra le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.)
Un capitolo significativo che non può mai essere trascurato quando si parla di rischi connessi al settore dello spettacolo, è l’aspetto relativo alla normativa Antincendio; a questo proposito sono stati emessi, e sono tutt’ora in vigore, due importanti Decreti Ministeriali:
- il DM 19/8/1996 che riguarda i locali di pubblico spettacolo
- il DM 18/5/2007 inerente la prevenzione incendi per gli spettacoli viaggianti.
I Rischi del settore
Le tipologie di rischio più facilmente riscontrabili nel settore dello spettacolo sono quelle riconducibili alla Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI del D.Lgs 81/08) soprattutto per le attività di supporto alle rappresentazioni e per quelle di gestione delle strutture. Sono rischi a cui potrebbero essere esposti gli operatori che allestiscono i palcoscenici, che predispongono le infrastrutture e che movimentano articoli e attrezzature di scena. Inoltre è da considerare anche il rischio di tipo fisico (Titolo VIII) di procurarsi ferite o contusioni, così come quello di cadute, relativo al personale che monta e smonta le impalcature e le strutture portanti delle scenografie.
In considerazione delle numerose persone che si avvicendano e che contestualmente lavorano in ambienti predisposti ad ospitare spettacoli di intrattenimento, spesso con attività diverse e con ritmi elevati a causa delle scadenze da rispettare, è importante valutare sempre anche il rischio da interferenze lavorative, sia tra persone di aziende diverse che tra personale della stessa società ma con ruoli e compiti diversi.
Per esempio è facilmente ipotizzabile la contemporanea presenza di elettricisti (rischio elettrocuzione) di montatori (rischio fisico, di cadute, di ostacoli) e di altro personale sia artistico che di supporto.
Infine il già ciato rischio incendio è sempre da tenere presente; adottando tutte le misure preventive e protettive necessarie ed effettuando regolare supervisione e formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze.
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