Le specifiche disposizioni e le caratteristiche delle definizioni relative al settore dell’artigianato, all’interno del quale ricade anche il comparto della pelletteria, sono illustrate nella legge nr 443 del 8 Agosto 1985 “Legge-quadro per l’artigianato” pubblicata in gazzetta ufficiale nr 199 del 24 agosto dello stesso anno.
Il provvedimento, di carattere generale, definisce l’impresa artigiana come segue: “È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,[…]” e pone quindi i limiti giuridici all’interno dei quali si può parlare di impresa artigiana in termini di costituzione di impresa, esercizio di attività, tipologia di conduzione e numero dei collaboratori. All’interno del provvedimento stesso non sono esplicitati i riferimenti agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, mentre è opportuno sottolineare come siano date disposizioni e autonomia alle singole Regioni di emanare norme legislative in materia di artigianato, delegando normalmente le funzioni amministrative agli enti locali. In considerazione della definizione di cui sopra, e con riferimento all’art 21 del D.Lgs 81/08, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono quindi rintracciabili all’interno del Testo Unico stesso, e le aziende artigiane, nei limiti del suddetto articolo e di eventuali provvedimenti integrativi in carico alle singole Regioni, sono assimilabili alle attività commerciali più genericamente descritte.
Per quanto riguarda in particolare il comparto della pelletteria, gli obblighi del Datore di Lavoro restano quelli definiti nell’art 18 del D.Lgs 81/08 e la valutazione dei rischi deve quindi prendere in esame le diverse attività aziendali, sia in riferimento ai rischi derivanti dalle attrezzature che quelli derivanti dai processi lavorativi.
I rischi nell’industria della pelletteria
Alla prima categoria appartengono quindi i rischi in cui si può incorrere durante la preparazione e l’utilizzo di strumentazioni taglienti così come durante l’utilizzo di strumentazioni impiegate per la cucitura meccanica (rischio di schiacciamento, tagli, e punture) e durante il processo di confezionamento.
Queste attività possono essere eseguite in alcuni casi ancora manualmente, o nella maggior parte delle situazioni lavorative più strutturate, con l’ausilio di attrezzature meccaniche che quindi necessitano di attenta supervisione, adeguata formazione e regolare manutenzione.
Vi sono poi da considerare i rischi legati ai processi lavorativi, quali ad esempio, la gestione del magazzino, con i rischi consueti di un locale di questo genere (movimentazione manuale dei carichi, caduta di oggetti, presenza di mezzi in movimento, incendio) e la possibilità che esistano rischi legati a movimenti ripetitivi degli arti superiori, con sovraffaticamento del cingolo scapolo-omerale e con conseguenze di natura ergonomica dovute a posture inadeguate o prolungate.
Oltre a questi citati non sono poi da dimenticare i rischi di tipo impiantistico/strutturale, riconducibili a difetti dell’impianto elettrico, a situazioni microclimatiche disagevoli e alla presenza di sorgenti acusticamente rumorose.
Il settore della pelletteria infine non può essere esente da una valutazione del rischio chimico, legato all’impiego di sostanze abrasive e solventi.
La valutazione del rischio chimico viene normalmente effettuata utilizzando linee guida consolidate che garantiscono alle aziende la conformità legislativa.
Il risultato, al netto delle misure preventive e protettive adottate, restituirà l’effettivo indice di rischio chimico aziendale.
Un esempio: il calzaturificio
A titolo esemplificativo si cita il caso di una attività di calzaturificio in cui andranno presi in esami una serie di rischi specifici per l’attività quali:
- rischi derivanti dalle attività di taglio del cuoio con attrezzature e strumenti;
- presenza di polvere prodotta dalle attività lavorative;
- rischi fisici da rumore, vibrazioni, scivolamento;
- rischio chimico correlato all’uso di abrasivi e sigillanti (es colle siliconiche).
Nei confronti di ognuno di questi rischi sarà obbligatorio valutare le relative misure di prevenzione e protezione e dunque i singoli Dispositivi di Protezione Individuali (guanti anti taglio, maschere con o senza filtri, cuffie o tappi per la protezione acustica), nella valutazione dei dispositivi più adeguati il Datore di Lavoro dovrà tenere in considerazione i riferimenti normativi nonché i processi di lavoro, adottando misure organizzative di tipo tecnico o procedurale in base all’esperienza ed all’evoluzione del mercato.
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