Venditori ambulanti

 

venditori ambulantiLa normativa che disciplina l’attività di venditore ambulante, appartenente al settore del commercio, viene illustrata prevalentemente nel D.Lgs 114 del 31 marzo 1998Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” relativo in generale agli aspetti che regolamentano il settore commerciale e che modifica la precedente legge 59 del 15 Marzo 1997.
In particolare la categoria del commercio su aree pubbliche è definita negli articoli 27 e 28 del precedenti decreto, all’interno dei due citati articoli sono quindi innanzitutto chiarite le definizioni in considerazione delle quali si intende per “commerciante ambulante” l’operatore di commercio che, a differenza del venditore stabile, occupa saltuariamente ed in modo non continuativo un suolo pubblico esercitando attività di vendita di merci al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande.
Non vi è accenno, nel D.Lgs 114/98, agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, del settore dei commercianti ambulanti. Per fare un po’ di chiarezza quindi sugli obblighi e sugli oneri ascrivibili agli operatori del settore, si deve fare riferimento sempre alle disposizioni definite all’interno del D.Lgs 81/08, con alcune ricadute anche sulla normativa che disciplina la tutela ambientale e l’igiene alimentare, applicabile per esempio agli operatori commerciali del settore alimentare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la manipolazione degli alimenti (D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e programmi di autocontrollo HACCP).

A questo proposito quindi è opportuno inizialmente distinguere tra i commercianti ambulanti che lavorano in regime di Partita IVA e invece quelli costituiti in società. La distinzione è utile per quanto definito all’interno del D.Lgs 81/08, in materia di obblighi documentali e di aspetti formativi del personale.

Commercianti ambulanti in regime di partita IVA

Per i commercianti che operano in regime di partita IVA si adottano gli obblighi ascrivibili ai lavoratori autonomi (ivi comprese le imprese a conduzione familiare) così come definiti all’interno dell’art 21 del D.Lgs 81/08. In particolare tali obblighi sono rivolti al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro (da cui ne deriva l’obbligo di formazione e/o informazione specifica sull’attrezzatura stessa) e all’adozione dei dispositivi di protezione individuale idonei alla tipologia di attività svolta.
Hanno inoltre facoltà, ma non obbligo, di poter beneficiare della sorveglianza sanitaria, sempre relativamente al profilo di rischio a cui la mansione li espone, e di partecipare a corsi di formazione specifici sui rischi propri delle attività svolte.

Commercianti ambulanti costituiti in società

Un po’ più complessa è invece la situazione relativa ai commercianti costituiti in società, soprattutto in relazione al fatto che abbiano o meno lavoratori alle loro dipendenze; l’obbligo di valutazione dei rischi resta inderogabile per questi soggetti, che eventualmente possono avvalersi delle opportune procedure semplificate se l’impresa ha meno di 10 lavoratori; così come rimane l’obbligo di formazione per i lavoratori e per i responsabili.
Per quanto attiene l’elaborazione quindi del Documento di Valutazione dei Rischi di cui sopra, si dovrà necessariamente tenere conto della specifica tipologia di attività commerciale, valutando se ci sono rischi specifici legati all’attività stessa (per esempio l’utilizzo di attrezzature pericolose come lame affilate, coltelli, affettatrici o forni per chi opera in alcuni settori alimentari). Vanno inoltre considerati i rischi comuni trasversalmente a tutte le tipologie che, in quanto lavoratori che prestano la loro opera all’aria aperta, possono essere esposti a fattori microclimatici particolarmente disagevoli, ad ambienti particolarmente rumorosi, a situazioni lavorative apportatrici di Stress Lavoro Correlato (presenza di clienti, esposizione a possibilità di aggressione a scopo di rapina, ritmi di lavoro serrati) piuttosto che a pericoli di tipo fisico quali cadute o incidenti stradali.

Ambulanti nel settore alimentare

Doveroso è infine un breve approfondimento agli spetti legati all’igiene alimentare, già accennati in precedenza, che sebbene non strettamente di pertinenza con la sicurezza e la salute dei lavoratori, interessano comunque una parte degli operatori commerciali del settore alimentare.
Esistono severi protocolli di autocontrollo definiti per esempio dalla applicazione delle misure attuative previste dal Regolamento (CE) 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare) ed in particolare il Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che obbligano gli operatori del settore a rispettare determinati standard igienico-sanitari, esponendoli anche a controlli periodici (e non infrequenti) da parte dei distretti sanitari di igiene alimentare delle ASL.
Esiste infine uno specifico regolamento (Reg CE 853/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio) che stabilisce misure da adottare nei confronti degli operatori che commercializzano e gestiscono prodotti di origine animale, che hanno peculiari caratteristiche di natura sanitaria e che fornisce indicazioni di carattere prescrittivo, indirizzate ai diversi settori produttivi : carni, latticini, uova, prodotti della pesca, prodotti vegetali, ecc..

 


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