Una realtà molto presente nel panorama economico sociale del nostro Paese è quella costituita dalle imprese familiari, ossia quelle tipologie di attività che, come da definizione dell’art 230 bis del codice civile risultano essere “le imprese in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”.
La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per questa tipologia di imprese sono riscontrabili nel dettaglio nell’art 21 del Testo Unico, con alcune appendici successive individuabili in alcuni Interpelli alla Commissione Consultiva Permanente.
L’art 21 definisce che i componenti dell’impresa familiare siano soggetti ad alcune disposizioni relative al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro ed all’adozione di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. Inoltre il comma c definisce anche l’obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nei casi in cui l’attività richiesta sia effettuata in regime di appalto o subappalto.
Sono evidenziate quindi delle prescrizioni che solo per alcune tipologie di attività hanno carattere facoltativo, restando tuttavia ferme le note di carattere obbligatorio previste dai casi di normativa speciale, che riguardano la possibilità di beneficiare della Sorveglianza Sanitaria e di effettuare la formazione in materia di Salute e Sicurezza come definito dall’art 37 del D.Lgs 81/08 e dal testo degli Accordi Stato Regioni del Dicembre 2011.
È opportuno precisare che è sempre il Titolare dell’impresa a stabilire la forma giuridica dell’impresa, e che quindi se egli stabilisce di assumere con un contratto di lavoro dipendente i propri familiari, di conseguenza decade l’applicazione dell’art 21 e subentrano invece gli obblighi integrali previsti dal D.Lgs 81/08 (la Valutazione dei Rischi, l’obbligo di formazione ed informazione, l’onere della sorveglianza sanitaria con relativa nomina del medico competente nei casi previsti, la nomina del RSPP esterno o interno ovvero, se l’azienda ne possiede i requisiti numerici, la possibilità per il datore di lavoro di assumere direttamente i compiti di RSPP, la nomina degli addetti antincendio e primo soccorso, l’elezione del RLS, ecc….)
A testimonianza del crescente interesse nei confronti degli adempimenti nei confronti di questa tipologie di imprese, pervengono numerose richieste sugli obblighi e sulle misure di tipo preventivo e protettivo; di seguito si risponde brevemente ai quesiti più frequentemente espressi.
Chi è il responsabile della sicurezza sul lavoro in un’impresa familiare?
In considerazione di quanto sopra illustrato ai collaboratori familiari di impresa familiare ex art. 230-bis è applicato l’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008 e quindi il titolare dell’impresa familiare non può rivestire la funzione di datore di lavoro a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari.
Un’ulteriore conferma viene esplicitata dallo stesso Ministero del Lavoro, che nell’interpello del 29 novembre 2010 ha definito che «nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia».
Ne consegue che il titolare dell’impresa ricopre le funzioni di Responsabile della Sicurezza ai soli fini dell’applicazione dell’art 21.
I familiari devono fare i corsi sulla sicurezza
Come evidenziato dal comma 2c dell’art 21, il titolare dell’impresa può avvalersi della facoltà di adempiere alla formazione prevista dall’art 37, ma non è sottoposto all’obbligo.
Occorre tuttavia precisare che per quanto riguarda il solo settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento anche le imprese familiari, compreso il titolare qualora partecipi personalmente all’esecuzione dei lavori, non godono più della sola facoltà, ma dell’obbligo, di seguire corsi di formazione e di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, come stabilito dall’art. 2, c1 del D.P.R. n. 177/2011, che ha definito una «integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008».
Quali sono le figure della sicurezza sul lavoro obbligatorie in un’impresa familiare?
Il datore di lavoro ovvero il titolare dell’impresa ricopre il ruolo di Responsabile per la sicurezza ai sensi del solo art 21 del D.Lgs 81/08 e per alcune specifiche disposizioni, non vige obbligo di nomina del Medico Competente, dell’RSPP e degli Addetti alle squadre di emergenza.
Chi deve fare il DVR?
Come definito in precedenza l’obbligo per le imprese familiari di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, vige solo se il titolare dell’impresa ha stabilito di formalizzare il rapporto di lavoro con un contratto di dipendenza e di conseguenza, assumendo il ruolo d Datore di Lavoro, assume anche una posizione di garanzia nei confronti di tutti gli altri componenti dell’impresa e quindi ne discendono gli obblighi di valutazione dei rischi e di tutte le relative misure di prevenzione e protezione ascrivibili a questa figura.
Diversa è la situazione se l’impresa, indipendentemente dalla ragione sociale e dalla costituzione societaria, partecipa ad un appalto presso un cantiere, ove sussistano la figura di un Committente e di altre realtà imprenditoriali che prestano la loro attività contestualmente.
Quali sono gli obblighi per un’impresa familiare che opera in un cantiere?
A questa domanda risponde l’interpello nr 3/2015 del 24/06/2015 – Applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari.
Si richiede in questa nota se le imprese a carattere familiare siano o meno tenute alla redazione del POS se operanti nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile.
La risposta della Commissione Consultiva Permanente sancisce inequivocabilmente tale obbligo “Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza”.
Viene tuttavia di seguito specificato che il POS sarà da redigere in forma semplificata poiché non dovrà riportare i punti i cui obblighi non trovano applicazione nelle fattispecie di imprese familiari: “A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.” [dall’interpello n3/2015 del 24/06/15].
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