Attività edili: cantieri temporanei o mobili

 


Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.

In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell’estrazione e dell’immagazzinamento degli idrocarburi, le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l’installazione di un cantiere.

Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:

  • il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. La prima è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro. Tra gli obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:

  • il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere;
  • la nomina del CSP, se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa;
  • la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere;
  • la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
  • la nomina del CSE, precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.

Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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