Prevezione sicurezza lavoro, dalla normativa alla formazione

 

sicurezza lavoroIl concetto di prevenzione applicato agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato sottovalutato per molto tempo, rivalutato dall’introduzione nel 1994 del D.Lgs 626, e quindi ripreso ed approfondito con il D.Lgs 81/08.
Un efficace sistema preventivo è considerato come la base propedeutica su cui poter sviluppare l’intero impianto della sicurezza aziendale, la prevenzione intesa come complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo, parte da un’attenta valutazione dei possibili rischi presenti e passa attraverso l’elaborazione del Documento di Prevenzione fino ad arrivare alla progettazione di un vero e proprio studio programmatico, rivolto a monitorare, mantenere e migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza all’interno di un’azienda.
Come accennato in apertura, l’interesse nei confronti della prevenzione risulta relativamente recente e precede quello, diremmo differente, della “protezione” intesa come l’insieme di misure e strumenti rivolti a proteggere un individuo da un’esposizione accidentale ad un pericolo. Si può dunque affermare che un’efficace prevenzione riduce la necessità di ricorrere a misure di protezione. L’obiettivo finale resta quello di migliorare le condizioni di sicurezza di un ambiente di lavoro, attraverso un’analisi capillare dei processi e delle attività, con lo scopo ultimo di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro.

Normativa

La normativa italiana di riferimento per gli aspetti relativi alla prevenzione sui luoghi di lavoro, è il D.Lgs 81/08, e in particolare gli articoli 31-35 che illustrano la struttura di un efficace Sistema di Prevenzione e Protezione, definendone competenze, requisisti e finalità, e illustrando nel dettaglio le linee guida affinché il servizio risulti adeguato alla struttura aziendale ed efficace nei confronti delle responsabilità attribuite.
In campo Europeo la normativa di riferimento è la direttiva CE 89/391, in particolare nell’art 13 in cui viene fornito il quadro generale per la gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento agli obblighi dei lavoratori (poi ripresi nell’art 20 del Testo Unico); esistono poi anche delle direttive specifiche per l’analisi dei singoli rischi (rischi fisici, chimici, biologici…).

Ambienti di Lavoro

La prevenzione assume un ruolo chiave nel momento in cui si entra nel merito dello studio degli ambienti di lavoro. La responsabilità di effettuare un’attenta analisi degli ambienti è sempre del datore di lavoro che, coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione, definisce le misure specifiche di prevenzione in considerazione delle attività svolte, delle infrastrutture, degli impianti e dei processi di lavoro.
Per fare qualche esempio:

  • nel settore agricolo sarà quindi importante valutare l’efficienza dei mezzi agricoli e l’eventuale adeguatezza degli impianti e delle infrastrutture;
  • nell’edilizia sarà fondamentale puntare l’attenzione sui sistemi di qualificazione delle imprese che forniscono per esempio ponteggi, materiali ed attrezzature;
  • in un laboratorio si dovrà prestare particolare attenzione alla conservazione, in luoghi adeguati, dei prodotti chimici o alla compartimentazione dei locali controllati.

Figure di riferimento

Un efficace sistema di prevenzione prevede che ogni lavoratore, all’interno di ogni azienda, deve far suo il concetto di essere parte integrante e propositiva dell’intero sistema di prevenzione, dando un contributo fattivo sia in fase di valutazione dei rischi (chi meglio di un lavoratore o un preposto può conoscere i pericoli a cui sono quotidianamente esposti), che in fase di monitoraggio e segnalazione. Il sistema prevede infatti figure dedicate a svolgere un ruolo di interfaccia (RLS) tra i lavoratori e i tecnici (RSPP e >Medico Competente) e le figure esecutive (Datore di lavoro); l’insieme di questi ruoli e incarichi contribuisce in modo coordinato e congiunto a costituire il Sistema di Prevenzione e Protezione.

Gli Istituti

Al di fuori delle aziende, le competenze in materia di supervisione della prevenzione aziendale sono assegnate sostanzialmente alle ASL in seguito alla soppressione dell’ISPESL avvenuta con il Decreto Legge 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” successivamente convertito in nella Legge 122 il 10 Luglio 2010. Alcune competenze relative più alla previdenza sul lavoro che alla prevenzione, sono state invece trasferite all’INAIL.
Esistono quindi uffici costituititi a livello territoriale che hanno attribuzioni in materia di prevenzione, con ruoli di carattere consulenziale, attraverso appositi sportelli dedicati alle imprese, e di carattere ispettivo, con competenze in materia di sorveglianza preventiva e di indagine a seguito del verificarsi di infortuni o incidenti.

La Formazione

Un ruolo significativo in termini di prevenzione è svolto dalla formazione del personale, anche in questo ambito il D.Lgs. 81/08 sottolinea l’importanza di effettuare una formazione specifica e mirata, così come definito nel testo degli Accordi Stato Regione del dicembre 2011, che prevede corsi indirizzati alle singole mansioni specifiche aziendali, ai preposti ed ai dirigenti, con aggiornamenti periodici definiti in base al livello di rischio aziendale.
Un ulteriore aspetto della formazione è, infine, quello che riguarda gli addetti alle squadre di emergenza (Antincendio e Primo Soccorso) così come definite rispettivamente nel D.M. 10/03/98 e nel D.Lgs 388/2003, nche in questo caso strumenti efficaci sia a livello di protezione e gestione delle emergenze, che a livello di prevenzione.

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