Sicurezza e lavoro: i lavoratori atipici

 

Sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori

La varietà di tipologie contrattuali applicabili nelle aziende italiane ha permesso di veder incrementare i destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si pensi ad esempio ai lavoratori a progetto o a quelli occasionali.

Il D.Lgs. 81/2008 ha inteso estendere la tutela contro i rischi presenti sui luoghi di lavoro anche a queste nuove e atipiche figure di lavoratori.

Lo scopo del legislatore è stato quello di voler equiparare tali nuove forme di lavoro a quelle considerate tradizionali, rispettando soprattutto gli articoli della nostra Costituzione che pongonono al centro degli interessi del datore di lavoro principalmente la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza fare distinzioni tra i diversi trattamenti economici o contrattuali.

Questo principio ha trovato una chiara attuazione anche nelle clausole contrattuali dei lavoratori atipici, poiché è obbligatorio che la presenza di eventuali rischi e l’adozione delle misure preventive adottate, vengano portate a conoscenza del personale in forma scritta.

Anche per il lavoratori atipici sono poi previsti gli accertamenti sanitari preventivi e successivi all’assunzione con cadenza regolare.

Una norma ulteriormente garantista nei confronti dei lavoratori atipici è quella contenuta nell’art. 22 del Testo Unico del 2008, in base alla quale quando una persona viene assunta da un’azienda con un contratto di somministrazione, il datore di lavoro deve ugualmente informarla della presenza dei rischi presenti. Per fare ciò il datore di lavoro deve rispettare alcune indicazioni:

  • se il totale dell’organico e inferiore alle 10 unità, escluso il lavoratore in somministrazione, sarà sufficiente attestare che è stata compiuta la valutazione dei rischi, tramite autocertificazione;
  • se il numero dei lavoratori è superiore a 10, escluso il lavoratore in somministrazione, il datore di lavoro deve elaborare un documento che contenga l’individuazione delle misure preventive, di protezione e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ritenuti necessari dopo aver effettuato la valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione gli interventi da svolgere per rendere migliori i livelli di sicurezza.

L’articolo in questione è di fondamentale importanza per il lavoratore atipico, poiché è stabilito che il somministratore deve garantire ai lavoratori sia l’informazione riguardo i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni da svolgere sia la formazione e l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro compatibili con le mansioni lavorative da svolgere nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge che tutela la sicurezza sul lavoro.

Questo compito viene svolto per prassi dall’azienda utilizzatrice in virtù delle competenze tecniche superiori che può vantare chi già opera in una realtà già attrezzata per trasmettere le conoscenze sulle procedure che il lavoratore dovrà applicare in quel luogo lavorativo.

Appare chiaro come in tutte queste norme, sia presente la volontà di confermare la parità di trattamento di quei lavoratori che per una diversa tipologia contrattuale, si crede possano avere minori diritti degli altri dipendenti. E’ indiscutibile come in realtà anche i cosiddetti atipici devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

 


ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro

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Figure della sicurezza sul lavoro

 

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