La valutazione del rischio chimico

 

25 Giugno 2019

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Il Titolo IX del decreto legislativo 81/2008 riguarda la valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose, in particolare il capo I attiene alla esposizione lavorativa alle sostanze di natura chimica.

Lo stesso capo all’articolo 222 definisce come “sostanze chimiche” gli “agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento.”

Il citato regolamento europeo di classificazione, etichettatura e confezionamento (CLP), definisce o criteri per la classificazione delle sostanze chimiche, in considerazione alle caratteristiche di pericolo delle stesse e al potenziale di causare un danno per la salute (sostanze con proprietà tossicologiche) piuttosto che per la sicurezza (sostanze con proprietà chimico fisiche). Esistono tuttavia delle sostanze chimiche che non rientrano nei parametri di classificazione del regolamento CLP, quali ad esempio gli intermedi di produzione, i fumi di saldature, piuttosto che i principi attivi o le molecole ancora in fase di ricerca, che potrebbero non essere mai immessi sul mercato ma che rappresentano comunque un potenziale rischio da valutare per gli operatori esposti.

La valutazione del rischio chimico è quindi una procedura articolata e complessa che parte dalla valutazione del pericolo intrinseco della sostanza, ai sensi del regolamento CE 1272/2008, e che tiene poi in considerazione tutti i parametri di esposizione relativi alla quantità di sostanza manipolata, alla frequenza d’uso, alle condizioni e ai dispositivi di protezione individuale e collettiva utilizzati. I dati così elaborati, all’interno di specifici algoritmi studiati in funzione della tipologia di utilizzo, restituiscono un indice di rischio che definisce il livello di esposizione alla determinata specifica sostanza e dell’intero gruppo di lavoro esposto all’insieme delle sostanze presenti nel reparto, mansione o azienda.

È sempre importante considerare che il rischio da sostanze chimiche rappresenta una esposizione anche per soggetti non direttamente coinvolti nei processi primari aziendali, alcuni processi accessori, quali per esempio il personale addetto alle pulizie piuttosto che alle manutenzioni delle attrezzature, risultano esposti sia per la presenza sul luogo di lavoro di sostanze pericolose che per l’eventuale introduzione di ulteriori agenti connessi alla propria attività.

ANFOS

ANFOS affianca i Datori di Lavoro nella valutazione e nella successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione. È possibile accedere al percorso per richiedere assistenza attraverso la pagina sulla valutazione del rischio chimico oppure contattando telefonicamente i consulenti ANFOS al Numero 069968209.


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