D.lgs 106/09: le modifiche del correttivo testo unico

 

07 Ottobre 2009

Modifiche apportate al D.Lgs 81/08 dal D.Lgs 106/09


Il D.Lgs. 106/09 ha introdotto delle rilevanti variazioni al D.Lgs. 81/08 nelle materie che tutelano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta quindi di un testo correttivo che ha modificato  principalmente alcuni aspetti che riguardano:



  • obblighi e doveri dei soggetti ai quali sono indirizzate le norme;
  • criteri da seguire in materia di appalti e forniture;
  • sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme di riferimento.


Più nel dettaglio, la nuova normativa ha modificato numerosi articoli del decreto legislativo del 2008, andando ad escludere dalla figura di “lavoratore”, cioè colui che deve beneficiare di maggiore sicurezza sul lavoro, alcuni soggetti come i volontari che effettuano il servizio civile, paragonandoli invece ai lavoratori autonomi e quindi con minori tutele.


Tra gli obblighi del datore di lavoro sono stati aggiunti quelli di mandare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, e di comunicare al medico competente la fine del rapporto di lavoro tra lavoratore e azienda.


Il medico competente, istituisce, aggiorna e custodisce, essendone direttamente responsabile, la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; una copia di tale cartella deve essere consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.


In tema di doveri che riguardano i contratti d’appalto o d’opera, il datore di lavoro che concede lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve verificare che le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi abbiano tutti i requisiti tecnico-professionali richiesti.


Nella valutazione dei rischi è stato inserito un importante concetto, lo “stress lavoro-correlato”, una considerazione significativa di questa tipologia di rischio che oltrepassa la valutazione ordinaria di rischio inteso come legato alle attrezzature, alle sostanze o ai luoghi di lavoro.


D’ora in avanti il datore di lavoro nelle aziende che occupano fino a cinque lavoratori può eseguire direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione degli incendi o di evacuazione, purché avvisi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e solo dopo aver frequentato degli appositi corsi di formazione.


In tema di luoghi di lavoro, un’importante serie di modifiche si è avuta nel campo delle sanzioni per il datore di lavoro, dove in particolar modo l’articolo 68 è stato completamente rielaborato. E’ stata ridotta la misura dell’ammenda più grave (attualmente è 6.400,00 euro) rispetto a quella prevista dal D.Lgs. 81/08. L’arresto massimo è stato diminuito da dodici mesi a sei mesi, e una diminuzione ha riguardato anche la sanzione amministrativa più grave, passando da 2.500,00 euro a 1.800,00 euro. Inoltre, se il datore di lavoro dovesse commettere più violazioni di una stessa categoria di norme per la sicurezza, non ci saranno tante sanzioni per quante sono state le violazioni, ma si applicherà soltanto un’unica sanzione. L’organo di vigilanza, però, potrà in ogni caso rilevare le singole violazioni commesse.
La tendenza ad alleggerire la misura delle sanzioni (ammenda, sanzione amministrativa pecuniaria) ha caratterizzato tutta questa nuova normativa. Soltanto qualche articolo prevede un aumento delle sanzioni per il datore di lavoro, soprattutto quando si tratta di violazioni dalle quali derivano gravi malattie o addirittura la morte del lavoratore.


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