SENTENZA 44890/09 : responsabilità del delegato alla sicurezza

 

08 Marzo 2010

Con la sentenza 44890/09 la Sezione III della Corte di Cassazione Penale ha riconosciuto la responsabilità del soggetto delegato, confermando la condanna di un dirigente comunale delegato dal Sindaco per violazione delle norme in materia di informazione e formazione dei lavoratori e fornitura dei dispositivi idonei di protezione individuale, colpevole di un infortunio ad un occhio occorso ad un lavoratore durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Nel caso di specie infatti un lavoratore era stato colpito ad un occhio da una scheggia di ruggine partita durante il lavoro di smerigliatura di una ringhiera, perché non indossava gli occhiali di protezione e perché non era stato adeguatamente formato ed informato dei rischi insiti nella lavorazione del ferro.
La difesa dell’imputato aveva fondato il motivo del ricorso in cassazione sostenendo l’invalidità della delega conferitagli, infatti si era così espressa: ”la delega conferitagli dal Sindaco p.t. in materia di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.

La Corte pronunciandosi in materia di delega delle funzioni ha ribadito quanto già precedentemente affermato (cfr Sent. 48295/08), basando il suo convincimento sul principio di effettività da cui deriva che l’invalidità della delega non impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità e che la stessa invalidità non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.
Secondo il principio di effettività, infatti, i soggetti destinatari degli obblighi sono individuati di fatto in base alla concretezza ed “effettività” delle mansioni svolte, si fa cioè riferimento alle competenze specifiche ricoperte all’interno dell’impresa e non ad una valutazione astratta dei compiti propri degli organi dirigenziali aziendali, il tutto ad esclusione che i soggetti delegati rifiutino la delega loro conferita.
Infatti l’art.16 comma 1 lettera E ribadisce che la delega debba essere accettata per iscritto.

Così nel caso in questione i giudici di legittimità hanno motivato l’infondatezza del ricorso, spiegando che,: ”l’invalidità della delega eccepita dal delegato ( ad esempio in ragione del mancato accertamento delle sue qualità tecnico-professionali, della sua mancata accettazione e dell’inesistenza della facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell’impresa) impedisce, ove esistente, che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, ma non esclude comunque la responsabilità del delegato che, di fatto abbia svolto le funzioni delegate, atteso che chi ritenga di non essere in grado e di non essere stato posto in condizione di svolgere le funzioni delegate deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle, e, in caso di inerzia, rifiutare l’incarico”.

A margine dei requisiti richiesti ex art. 16, comma 3 DLgs 81/08 e succ. modifiche sul tema della delega di funzioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, resta valido il principio più generale disciplinato all’art. 16, comma 3 DLgs 81/08 per cui sussiste l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’Art. 30, comma 4”.


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