Per quanto attiene all’annosa questione del DVR (documento di valutazione dei rischi) consegnato all’RLS abbiamo una modifica. La consegna del DVR può avvenire a livello informatico e la consultazione va fatta esclusivamente in azienda (anche a livello informatico): ‘o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda’.
Obblighi del DDL, dirigente, preposto (art 17-18)
rivisto il 5 settembre 2019