Dispositivi di protezione individuale
DPI
La legge che si occupa della tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dedica ampio spazio alla anche trattazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
L'argomento era già stato sviluppato dalla legge 626/1994, ma recentemente la revisione apportata dal D.Lgs. 81/2008 ha leggermente modificato il concetto di DPI, definendolo una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Accanto a questa definizione, lo stesso Testo Unico in materia di sicurezza (art. 74, comma 2) elenca tutta una serie di altri dispositivi che non rappresentano i DPI:
- gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Il
datore di lavoro è il soggetto obbligato per primo a fornire ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuali opportuni ed indispensabili, dopo aver interpellato il responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente.
L'utilizzo dei DPI deve però costituire l'ultimo rimedio, poiché in primo luogo in un'azienda occorre adottare tutte le misure idonee ad evitare i rischi o a ridurli attraverso l'utilizzo degli strumenti appositi di prevenzione messi a disposizione dal datore di lavoro.
I DPI devo essere scelti seguendo dei criteri ben determinati ad opera del datore di lavoro, il quale è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi anche per escludere la possibilità di adozione di altri mezzi di tutela, prioritari rispetto ai DPI, affinché i lavoratori non si trovino ad operare in situazioni di pericolo.
In base a questa valutazione le aziende decidono quali requisiti devono avere i dispositivi di protezione individuale per essere conformi ed adeguati ai rischi che i lavoratori devono affrontare.
Se la mansione da esercitare richiede di utilizzare in concomitanza una serie di DPI, tutti questi devo risultare adattabili l'uno con l'altro, inoltre su ogni dispositivo ci deve essere l'attestazione CE ed il numero della norma EN che il costruttore impiega per attestarne la conformità.
Anche il lavoratore ha le sue responsabilità e deve rispettare le norme che riguardano l'utilizzo dei DPI. Il D.Lgs. 81/2008 impone al dipendente: di servirsi di questi strumenti per la propria tutela in modo adeguato ed in base alla formazione e all'addestramento ricevuti, di non eseguire alcun tipo di modifica su di essi e di comunicare al datore di lavoro la presenza di possibili difetti.
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