Il corso si pone l’obiettivo di fornire una formazione specifica sugli obblighi normativi connessi all’impiego di dispositivi di protezione individuale e sulle caratteristiche tecniche e le modalità di impiego che devono essere garantite e messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Argomenti del Corso
Definiti infatti, dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo l’art. 76 del Testo Unico devono:
- essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti;
- essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
- essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.
Ricordando che secondo l’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008, non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
- Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- I materiali sportivi;
- I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie:
- DPI di I Categoria:
Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i DPI di I Categoria hanno il principale scopo di salvaguardare da:
- Azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici;
- Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°;
- Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
- Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- Azione lesive dei raggi solari.
In questa categoria dunque, vi rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare l’efficacia.
Esempi di DPI di I Categoria
- Protettori degli occhi:
– Maschere ed occhiali per l’immersione ed il nuoto;
– Protettori dell’occhio progettati e costruiti per fornire protezione contro la luce del sole;
– Occhiali da sci di tutti i tipi con inclusione di quelli correttivi; - Protettori del capo:
– Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per la protezione del cuoio capelluto; - Indumenti protettivi: Indumenti e/o loro accessori progettati e costruiti per proteggere contro:
– Le condizioni atmosferiche che non sono eccezionali né estreme per uso professionale;
– Aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali;
– I rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi. - Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Dispositivi per lo sport e/o accessori staccabili o fissi progettati e costruiti per proteggere:
– Da urti e vibrazioni che non interessano parti vitali del corpo e i cui effetti non causano lesioni irreversibili;
– Contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale. - Protettori di mani e braccia: Dispositivi e/o accessori staccabili o fissi, progettati per proteggere contro:
– Aggressioni da agenti per la pulizia di debole azione per uso professionale;
– Rischi meccanici con effetti superficiali (punture di cucitura, giardinaggio, lavori insudicianti, sport,…);
– Il calore e i rischi generati da componenti caldi che non espongono l’utilizzatore a temperature eccedenti i 50°C, né a urti pericolosi e dal freddo estremo non estremo, per uso professionale.
Esempi di DPI di II Categoria
- Protettori delle orecchie:
– Tutti i dispositivi di protezione dell’orecchio; - Protettori degli occhi:
– Tutti i protettori dell’occhio e i filtri ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria; - Protettori del capo: Tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
– Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
– Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro i rischi elettrici. - Protettori totali o parziali del viso: Tutti i dispositivi esclusi quelli in III Categoria:
– Dispositivi progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più in cui possono essere o meno essere presenti radiazioni IR, fiammi o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
– Dispositivi progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temperature dell’aria di – 50°C o meno;
– Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici. - Indumenti protettivi: Tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, inclusi gli:
– Indumenti sportiti quali mute da sub, mute da sci d’acqua, giubbetti antiproiettili usati da guardie private o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate. - Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi:
– I dispositivi di protezione contro l’elettricità statica per la possibilità di utilizzo in ambienti atex. - Protettori di mani e braccia: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi:
– Tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub) - Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti:
– Tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l’annegamento o per l’uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all’uso in acque profonde.
– Ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi utilizzati per uscire dall’acqua dopo cadute in luoghi ghiacciati. - Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro:
– Vibrazioni;
– Rischi rilevanti derivanti dall’impatto con altre persone o dalla caduta durante la pratica di attività sportive;
– Effetti della forza di gravità. - Indumenti ad alta visibilità e accessori:
– Bande riflettenti;
– Giubbotti con bande rifrangenti.
Programma del Corso
- Riferimenti normativi;
- Definizione di DPI;
- Obblighi sui DPI e fornitura;
- Requisiti per scelta ed uso;
- Tipologia di DPI per ogni rischio;
- Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute dall’alto, ROA, calore, elettrici);
- Rischi chimici;
- Rischi biologici.