Il lavoro minorile
Il lavoro minorile trova una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti.
A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la Comunità Europea con la direttiva 94/33, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.
I bambini (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall’esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
I minorenni che hanno un’età compresa tra i 15 e i 18anni, gli adolescenti, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico. In particolare, il D. Lgs. 262/2000 specifica che essi:
Per essere avviato al lavoro l’adolescente deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all’anno. Inoltre ai minori è fatto divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne, più precisamente nell’arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.
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