Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

 

Nell’ambito dell’intero corpo del D.Lgs 81/08 e delle successive modifiche, in particolare l’integrazione aggiunta con il D.Lgs 106/09, esistono molteplici interpretazioni assoggettabili alle diverse ed eterogenee realtà presenti sul territorio nazionale.
Come è comprensibile il Testo Unico prescrive indicazioni generali che, per quanto possano essere dettagliate, non riescono ragionevolmente a coprire tutte i possibili contesti del panorama lavorativo nazionale.
Non è infrequente quindi che vi siano richieste di delucidazioni in merito all’applicazioni di tematiche generali a situazione specifiche, richieste che vengono indirizzate direttamente al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociale nella forma di “Interpelli”, ed ai quali il Ministero risponde puntualmente mediante l’istituzione di una apposita “Commissione per gli Interpelli”, raggiungibile a mezzo posta elettronica, e la cui istituzione era già stata prevista nell’art 12 dello stesso D.Lgs 81/08.

Anche recentemente sono state emesse delle risposte con note ufficiali pubblicate on line in apposita sezione (http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx).
Nella nota nr 08/14 del 13 Marzo 2014 si risponde alla Federazione Italiana Cronometristi rispetto alla sussistenza dell’obbligo di redazione del DVR per i volontari.
Prendendo quindi spunto da una richiesta specifica da parte di una associazione di volontariato, si risponde al quesito allargando la tematica all’intero quadro dei volontari e delle associazioni di categoria.
Partendo dalla definizione ampliata di “Lavoratore” come da art 2 del D.Lgs 81/08 che include nella categoria chiunque svolga una attività anche senza retribuzione, e passando dall’art 3 comma 12bis che assimila tutti i volontari ai lavoratori autonomi come da art 21, la commissione di cui sopra ha disposto che le associazioni di volontariato siano equiparate in termini di doveri e diritti ai lavoratori autonomi e che quindi debbano assoggettarsi all’utilizzo di DPI e attrezzature conformemente alle istruzioni ricevute nonché all’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento.
Lo stesso articolo 21 sancisce inoltre, in termini di diritti trasferibili ai volontari, quello di essere eventualmente sottoposti a Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla norma (ad esempio i volontari ospedalieri), e quello di poter usufruire della formazione specifica relativa ai rischi a cui sono esposti nel corso della prestazione d’opera.
Si conclude quindi la nota esplicativa ricordando l’obbligo del Datore di Lavoro di fornire indicazioni in merito ai rischi ed a provvedere alle misure di tutela dei lavoratori, il che presuppone una valutazione dei rischi precedente e quindi l’elaborazione del relativo documento ai sensi dell’art 17 del testo Unico.
Inoltre, la stessa nota, ricorda sia nel caso che il datore di Lavoro del caso coincida con proprietario dell’immobile in cui si presta l’opera di volontariato, sia che questo non coincida, restano validi i principi secondo cui su chi esercita disponibilità legale sull’immobile ricadano i doveri di garantire la salubrità e la conformità degli ambienti secondo la normativa di riferimento, ed altresì le eventuali responsabilità civile e penali derivanti da inadempienze.

Gli altri interpelli di marzo 2014

 


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