Lavoro occasionale in agricoltura: aggiornata la piattaforma informatica INPS

 

Lavoro occasionale in agricoltura: aggiornata la piattaforma informatica INPS

Le nuove modalità per le prestazioni di lavoro occasionale, sono state disciplinate dall’entrata in vigore del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, poi convertito con il decreto n. 96 del 21 giugno 2017 entrato in vigore il 22 giugno.

In particolare l’art 54 bis, introdotto dal decreto di conversione, regolamenta le modalità, i criteri ed i soggetti ai quali sono applicabili le nuove norme in materia di lavoro occasionale, mentre la nota INPS n. 2887 del 12 luglio 2017, introduce le disposizioni speciali riservate ai lavoratori nel settore agricoltura, definendo la misura minima del compenso per prestazioni occasionali in relazione alle aree professionali stabilite all’interno del Contratto Collettivo Nazionale con compensi che vanno dai 9,65 Euro orari per il livello più basso, fino a 9,65 Euro per il più alto.

Aggiornata piattaforma informatica settore agricolo

Con una nuova circolare l’INPS ha reso noto che è stata aggiornata la piattaforma informatica rendendola più versatile nei confronti delle modifiche recepite in seguito a quanto previsto dalle disposizioni specifiche per il settore agricolo. In particolare gli aggiornamenti consentono ora nel poter indicare, come previsto dalla circolare INPS n. 107/2017, che al punto 6.5 stabilisce i requisiti del regime applicabile all’agricoltura, la durata della prestazione all’interno di un periodo massimo di tre giorni, in funzione di un programma giornaliero che consideri il numero di ore complessive erogate per la prestazione lavorativa. Tutto ciò sarà possibile, ed automaticamente visualizzabile, se preventivamente l’azienda utilizzatrice si è registrata sul portale INPS nella categoria “impresa agricola

È da precisare che questa comunicazione va fornita preventivamente rispetto all’inizio della attività occasionale, nell’ipotesi quindi in cui la prestazione stessa non possa essere erogata per cause di forza maggiore, per esempio per indisponibilità del lavoratore o per condizioni climatiche particolarmente avverse, sarà indispensabile dare comunicazione di revoca dell’attività, entro il terzo giorno successivo alla data originale prevista per il termine della prestazione agricola.

Al termine di tale scadenza quindi, l’Istituto di Previdenza Sociale provvede ad integrare la retribuzione concordata tra le parti ed a riconoscere la posizione dei versamenti contributivi INAIL del prestatore d’opera sulla base dell’importo calcolato sul primo prospetto paga.

L’aggiornamento informatico include anche le nuove funzionalità ora disponibili per i soggetti intermediari che intendono operare in qualità di delegati per le aziende utilizzatrici di prestazioni occasionali del settore agricolo.

 

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