Il formatore sicurezza

 

Il formatore sicurezza

Il docente/formatore per la sicurezza sul lavoro assume un ruolo sempre più significativo soprattutto grazie all’accresciuta consapevolezza sociale dell’importanza della sicurezza dei lavoratori.

La necessità di inquadrare e regolamentare la figura del formatore sicurezza deriva dall’obbligo che ad effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come indicato dal d.lgs 81/2008 e dalle seguenti integrazioni ed Accordi Stato Regioni, sia un soggetto con determinati requisiti che sia in costante aggiornamento corso formatore.

Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 definisce nel dettaglio quali sono i requisiti professionali che i formatori devono possedere per essere a tutti gli effetti docenti di sicurezza sul lavoro.

Dalla lettura del citato Decreto Interministeriale ne deriva che il c.d. docente-formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere in possesso dei alcuni prerequisiti indicati che tali prerequisiti “si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 3 7 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011”.

La figura del formatore sicurezza deve naturalmente avere la capacità di trasferire le proprie conoscenze e nozioni in maniera chiara e completa anche nei corsi sicurezza online che non necessitano di un diretto contatto formativo come i corsi in aula ma che, allo stesso modo permettono di rilasciare attestati validi su tutto il territorio italiano.

La normativa sulla formazione del docente formatore per la sicurezza sul lavoro

La normativa di riferimento in merito alla formazione del formatore sulla sicurezza proviene dalla sommatoria degli interventi legislativi in merito alle modalità e criteri della formazione dei docenti per i corsi di sicurezza che permettono di rilasciare attestati validi in tutta Italia.
In particolare la normativa sulla formazione del formatore della sicurezza sul lavoro si sostanzia di:

  • Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 definiscono l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore. Alla Commissione Consultiva Permanente veniva demandato l’onere di stabilire ed indicare i requisiti minimi da possedere per diventare formatore sulla sicurezza lasciando però un “vuoto normativo” sulle modalità di formazione della figura professionale in questione colmate poi dal successivo DI del 6 marzo 2013.
  • Il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, definisce dunque i criteri le modalità ed i requisiti necessari per accedere al corso di formazione per diventare docente/formatore in sicurezza sul lavoro.

Vengono inoltre delineate tre aree tematiche di riferimento per i percorsi formativi:

  1. area normativa/giuridica/organizzativa;
  2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
  3. area relazioni/comunicazione.

La preparazione del formatore sicurezza deve essere quindi ampia e comprovabile: il suo ruolo è quello di gestire i corsi sicurezza datori di lavoro in primo luogo, ma anche quelli relativi ai lavoratori, ai delegati ed ai vari responsabili.

In quanto docente formatore per la sicurezza sul lavoro, quindi, si occuperà di corsi RSPP Datore di Lavoro, corsi per lavoratori, corsi per RLS, corsi per dirigenti e preposti e di tutte le figure che entrano nel processo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da questo si deduce come il formatore, dovendo disquisire di molte materie, deve essere preparato professionalmente ad affrontare tanto la lezione online quanto l’aula o la videoconferenza.

Requisiti minimi e Criteri di qualificazione del formatore sicurezza sul lavoro

Il prerequisito indispensabile per essere docente/formatore sicurezza sul lavoro è il possesso di un diploma di scuola di secondo grado (ne sono esentati i datori di lavoro che effettuano già formazione nella propria azienda).

Risolto questo primo discrimine, vengono elencati sei criteri.

Nella logica del legislatore la predisposizione dei 6 criteri risponde alla volontà di far convivere contestualmente in capo al soggetto che vuole essere formatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori almeno 3 qualità fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si considera qualificato ai fini del decreto interministeriale, il soggetto che possegga il prerequisito e almeno uno dei sei criteri sotto elencati.

Fanno eccezione i formatori che hanno competenze specifiche in relazione ai Corsi per Coordinamento di attività edili e le attività di addestramento in generale.

I 6 criteri fondamentali per la qualificazione del formatore

  1. Precedente esperienza come formatore sulla sicurezza (almeno 90 ore negli ultimi 3 anni) nell’area tematica oggetto della docenza.
  2. Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione … ) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
  3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle_specifiche della lettera b).
    a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
    b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) .
    a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
    b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  6. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale m Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

L’aggiornamento per il formatore sulla sicurezza

Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 obbliga il formatore/docente ad un continuo aggiornamento da effettuarsi con periodicità triennale attraverso alternativamente:

  1. la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  2. un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

ANFOS e la formazione del formatore

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