Le novità introdotte dal decreto milleproroghe in merito alla sicurezza sul lavoro

 

Alcuni degli aggiornamenti introdotti al Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro nella recente revisione del maggio 2017, derivano dall’entrata in vigore del provvedimento normativo n°244 del 30 dicembre 2016 (“Proroga e definizione di termini”), pubblicato in G.U. n°304 del 30/12/2016, e convertito con modificazioni dalla Legge n°19 del 27 febbraio 2017, in vigore dal 30/12/2016.

Il primo aggiornamento, nell’ordine cronologico con cui lo si incontra nel testo di legge, è la modifica introdotta dal comma 3 bis dell’articolo 3 della legge di conversione, che ha l’effetto di prolungare a dodici mesi (da sei che erano in precedenza) il termine definito dall’articolo 1 bis dell’articolo 18 (Obblighi del Datore di Lavoro) entro cui le aziende devono dare comunicazione a fini statistici all’INAIL, all’IPSEMA ed al SINP, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Analoga modifica è quella introdotta dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto milleproroghe, che in materia di comunicazioni relative all’impiego di sostanze cancerogene e mutagene, ed in relazione al termine entro cui è prevista l’adozione del decreto che regolamenti le modalità di entrata in vigore del SINP (comma 4 art 8), proroga a dodici mesi successivi (invece che i sei precedenti) rispetto all’entrata in vigore del decreto stesso, il periodo in cui saranno ancora applicabili le attuali disposizioni oggi vigenti.

Ulteriore proroga introdotta dall’articolo 3 del decreto di fine 2016, è quella relativa all’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto “patentino per i trattori“, che posticipa l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole tramite gli appositi corsi di formazione tecnica, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, al 31 dicembre 2017; e di conseguenza rimanda anche il termine, precedentemente fissato al 31 marzo 2017, per i lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni, i corsi di aggiornamento per l’utilizzo dei trattori, che devono ora essere sostenuti entro dodici mesi dalla data di cui sopra, e quindi entro il 31 dicembre 2018.

 

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