Maggiorazione sanzioni sicurezza lavoro, nota 5 febbraio 2019

 

18 Febbraio 2019

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Facendo seguito alla circolare numero 2 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la quale venivano fornite le indicazioni di competenza dell’ente relativamente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio (articolo 1 comma 445 legge 145/2018) da applicare alle sanzioni sulle violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso ispettorato ha fornito ulteriori precisazioni con la nota del 5 febbraio 2019, prot. n. 1148.

Violazione reiterata

Riguardano le disposizioni specifiche e il campo di applicazione di quanto previsto dalla lettera e) del citato comma 445 relativa alla misura che prevede il raddoppio delle maggiorazioni in caso di violazioni reiterate negli ultimi tre anni.

La lettera e) recita testualmente “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”. In proposito è opportuno ricordare che la legge di bilancio ha previsto una maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione per gli illeciti che riguardano fenomeni di lavoro sommerso, di interposizione, di distacco transnazionale, e per le infrazioni in materia di orario di lavoro, e del 10 % per tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di violazioni sulle norme di salute e sicurezza.

Con la citata lettera e) il legislatore intende quindi punire il soggetto responsabile di violazioni reiterate nell’arco dell’ultimo triennio, a condizione che le violazioni riguardino i medesimi illeciti. A tal fine viene identificato come soggetto destinatario del provvedimento il “datore di lavoro” come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera b) del decreto 81/08.

Le nuove precisazioni dell’Ispettorato specificano tuttavia che per le violazioni di tipo amministrativo, non necessariamente riconducibili a uno degli obblighi ascritti al datore di Lavoro ai sensi del Testo Unico per la sicurezza, il soggetto destinatario della maggiorazione per la recidiva è comunque da intendersi il trasgressore punibile a livello amministrativo e quindi responsabile dell’illecito secondo il principio dell’effettività.

Con ulteriore precisazione viene inoltre chiarito che le maggiorazioni previste si applicano in caso di illeciti definitivamente accertati, che a termini di legge vengono definiti: allo scadere del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981; nella ipotesi in cui sia stata pagata la sanzione prevista; al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

In tale senso le nuove disposizioni vanno intese applicabili al soggetto trasgressore che sia stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito.

La maggiorazione dovuta per l’ipotesi di reiterazione non viene inoltre applicata in caso di assolvimento del pagamento dovuto anche in misura ridotta, come previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, e in caso di pagamento delle sanzioni ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.
Viene inoltre chiarito che le previste maggiorazioni si applicano esclusivamente alle violazioni accertate dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Info: Inl nota 1148 del 5 febbraio 2019

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