Corso RLS in formato PDF
Corso RLS – Prima Parte PPSX
Corso RLS – Seconda Parte PPSX
Corso RLS – Terza Parte PPSX
Nomina dell’RLS
Nomina dell’RLS: Conformemente all’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, in ogni azienda o unità produttiva è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questa figura può essere individuata a livello aziendale (RLS), territoriale (RLST, art. 48), o di sito produttivo (RLSSP, art. 49). La nomina varia in base al numero di dipendenti:
Fino a 15 lavoratori: il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori o diversamente individuato nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Oltre 15 lavoratori: il RLS è eletto o designato dai lavoratori delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) o, in loro assenza, dai lavoratori interni all’azienda.
Numero di RLS: Il numero minimo di RLS è stabilito in base al numero di lavoratori:
CCNL – Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
In questa sezione, avrai accesso a tutti i Contratti Collettivi sottoscritti dalle Parti Sociali, i quali sono applicabili ai dipendenti delle aziende che li adottano come contratto di riferimento. Esplora anche le caratteristiche e le schede tecniche pertinenti.
1 per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori
3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori, con la possibilità di variazioni secondo accordi interconfederali o contrattazioni collettive.
Compiti dell’RLS: L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 elenca le attribuzioni del RLS, che include l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione sulla valutazione dei rischi, la partecipazione alla riunione periodica, la promozione di misure di prevenzione, e altro ancora.

