Circolare Ispettorato Nazionale, voucher e lavoro accessorio

 

06 Dicembre 2016

circolare

La prima circolare del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (n. 1/2016 del 17 ottobre 2016) indirizzata ad Inps, Inail, Direzioni territoriali e Ministero del Lavoro, chiarisce alcuni aspetti relativi alle comunicazioni preventive, e alle relative sanzioni in caso di assenza, in merito ai casi di lavoro accessorio, e di monitoraggio dei voucher di lavoro, come definiti dal Decreto Legislativo 185/2016, correttivo del Job Acts 151/2015 e del codice dei contratti.

L’art 49 al comma 3 del D.Lgs 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), definisce le modalità e le tempistiche delle comunicazioni preventive che i professionisti e gli imprenditori, devono rispettare nel caso di assunzione di personale mediante voucher in materia di lavoro accessorio.

La disciplina definisce che la comunicazione debba avvenire attraverso strumenti telematici, inviando la comunicazione a mezzo di posta elettronica alla direzione territoriale di competenza ad uno degli indirizzi indicati in allegato alla circolare almeno sessanta minuti prima rispetto all’inizio della prestazione di lavoro e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore impegnato indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale, il luogo della prestazione, la data e l’ora di inizio e fine dell’attività richiesta (che non potrà avere una durata superiore ai tre giorni nel caso di imprese agricole).

Restando fermo quindi l’obbligo del committente di comunicare all’Inps la dichiarazioni di inizio attività prevista dalla circolare Inps 149/2015, il committente assume anche l’obbligo dei contenuti sopra definiti, a cui si aggiunge quello di trasferire informazioni relative ad eventuali integrazioni o modifiche, non oltre sessanta minuti prima dell’attività a cui si riferiscono.

Le direzioni territoriali hanno facoltà di organizzare appositi incontri informativi rivolti a condividere le disposizioni relative alle modalità di comunicazione ed alla necessità di conservazione delle stesse comunicazioni per facilitare le attività ispettive; in tali occasioni potranno essere divulgate anche le informazioni relative ad eventuali sanzioni previste in caso di inadempimenti che comportano una sanzione da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione, a cui si aggiunge l’eventuale maxi sanzione per lavoro in nero in caso non sia stata inviata neanche la comunicazione all’INPS di inizio attività.

La circolare precisa inoltre che potranno essere disposti ulteriori accorgimenti all’aspetto sanzionatorio, dopo un primo periodo di monitoraggio che consentirà agli interessati di familiarizzare con le modalità appena introdotte, ed al personale ispettivo di effettuare i primi controlli; e che eventuali violazioni riscontrate nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs 185/2016 e la pubblicazione della presente circolare, saranno valutate con la dovuta tolleranza.

Il Ministero del Lavoro potrà aggiungere alle presenti disposizioni, ulteriori misure applicative e modalità di comunicazione, inserendo quindi la possibilità di utilizzare strumenti telematici e di creare una infrastruttura tecnologica finalizzata ad un più comodo raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio e di condivisione delle informazioni.

Info: Ispettorato nazionale lavoro circolare 1/2016


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