Depenalizzazioni per la sicurezza sul lavoro DLgs 8/2016

 

26 Febbraio 2016

depenalizzazioni sicurezza lavoro

Il Decreto Legislativo n. 8/2016, in vigore dal 6 Febbraio 2016, definisce la depenalizzazione di alcuni reati nell’ambito del diritto al lavoro e di legislazione sociale. Nella fattispecie i reati coinvolti nel provvedimento che prevedono una pena pecuniaria, vengono depenalizzati a reato di tipo amministrativo e quindi puniti con la sola sanzione economica o multa. Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati del codice penale, così come quelli che associano alla pena pecuniaria forme aggravate.

In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 5 febbraio 2016, la circolare nr 6/16 con l’obiettivo di fornire indicazioni operative preliminari rivolte a garantire uniformità di comportamento da parte del personale degli enti ispettivi nell’ambito dell’applicazione delle misure definite nel decreto.

È importante sottolineare che la depenalizzazione non riguarda in nessun modo i reati contemplati dal DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi gli illeciti che prevedono una pena pecuniaria o un’ammenda, compresi nel Testo Unico, conservano la loro natura di tipo penale e restano perseguito dall’attuale normativa vigente.

L’elenco dei reati oggetto del decreto legislativo e della successiva circolare operativa, è accluso nell’allegato alla circolare stessa, in una tabella che associa la fattispecie di reato alla pena prevista prima dell’entrata in vigore del reato e dopo questa data. Per lo più si tratta di reati relativi a discriminazioni nell’ambito del lavoro (D.Lgs 198/06), di reati relativi alla somministrazione di lavoro non autorizzato (D.Lgs 251/04), di reati legati al distacco dei lavoratori in regime di appalto (D.Lgs 276/03) e di reati concernenti le mancate assunzioni obbligatori e di soggetti aventi diritto (D.Lgs 686/1961).

Il legislatore stabilisce quindi due diversi regimi sanzionatori per distinguere i reati avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto (regime intertemporale) da quelli commessi successivamente a questa data (regime ordinario).

  • Il regime Ordinario, relativo ai reati commessi successivamente al 6 febbraio 2016, il legislatore prevede l’articolazione delle sanzioni su tre fasce, in considerazione delle misure minime e massime applicabili:
  • Il regime Intertemporale fa riferimento agli articoli 8 e 9 del D.lgs 08/16. Per gli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto (se il reato penale non è ancora stato ratificato da sentenza) si prevede la retroattività dell’applicazione delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originali sanzioni penali, con la precisazione che la sanzione non può comunque risultare superiore al massimo della pena originale e sempre che i rati non risultino già prescritti o estinti per latri motivi.
    • Da 5.000 a 10.000 Euro per i reati puniti con ammenda massima di 5.000€
    • Da 5.000 a 30.000 Euro per i reati puniti con ammenda massima di 20.000€
    • Da 10.000 a 50.000 Euro per i reati puniti con ammenda superiore a 20.000€

Per i reati che non arrivano ad una ammenda minima di 5.000€, si applicherà comunque l’ammenda minima della prima fascia.
La Circolare 06/16 si conclude con alcuni esempi illustrativi citando diversi casi di depenalizzazioni in considerazione dei regimi di applicabilità e delle fasce di calcolo.

Info: circolare 6/2016 disposizioni depenalizzazioni


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