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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decre

Linee guida Decreto Legislativo 81/08

TUTELA DELLA SALUTA E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le disposizioni del D.lgs. 81/08, per gli aspetti generali, sono entrate in vigore nei 15gg. dopo la pubblicazione del decreto e cioè il 15/05/2008.
Per alcuni adempimenti la data di decorrenza dell'operabilità è stata successivamente rinviata il 16 maggio 2009(comunicazione infortuni primo giorno, divieto delle visite preassuntive, valutazione stress da lavoro, data certa documento di valutazione del rischio).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applica a tutti isettori di attività, privati e pubblici, e atutte le tipologie di rischio.
Si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, pubblici e privati, nonchè ai soggetti ad essi equiparati (socio-lavoratore).

COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE,COLTIVATORI DIRETTI, SOCI DI SOCIETà SEMPPLICI

Nei confronti di tali soggetti si applicano solo le dispozioni di cui all'art. 21 (uso attrezzature di lavoro e DPI conformi, tessera di presenza di lavoratori in appalto).
Tali lavoratori possono avvalersi di specifici percorsi formativi definiti in sede di Conferenza Stato-Regione.

LAVORATORI AUTONOMI E CONTOTERZISTI (CONTRATTO D'OPERA E DI APPALTO)

Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:
- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformi, tessera di riconoscimento di lavoratori in appalto;
- (anche in caso di contratto di appalto a di somministazione) il committente verifica l'idoneità dell'impresa, acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio più autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico proffessionale, la informa sui rischi specifici ed elabora in cooperazione il DUVRI.

COMPUTO DEI LAVORATORI ( ART. 4 )

Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori, dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi, non sono computati:
-i collaboratori familiari di cui all'art 230-bis del codice civili.
- i lavoratori di cui all'articolo 22 del codice civile.

PRINICIPALI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUMERO DEI LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA

.In aziende fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione ( art. 34. )
.in aziende fino a 10 lavoratori i datori di lavoro possono effettuare lìautocertificazione della valutazione dei rischi ( art 29 comma 5 ) sconsigliata per i datori di lavoro che non hanno le capacità tecnico scentifiche e attrezzature idonee per effettuare una valutazione dei rischi accurata.Une errata o una parziale valutazione del rischio equivale a una "Mamcata valutazione dei rischi" punibile penalmente.
.in aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta l'anno la "riunione periodica" con la partecipazione dell' RSPP, del medico competente ove nominato e dell'RLS sulle tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro in azienda.
.in aziende fino a 15 lavoratori il RLS viene nominato direttamente dai lavoratori oppure è individuato per più aziende in ambito territoriale ( art. 47 comma 3 ).
.gli adempimenti relativi al primo soccorso aziendale sono disciplinati dal dm 388 del 2003 in base alla classificazione per numero di lavoratori.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Collabora con ol datore di lavoro alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione della misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso cosiderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.28)

L' art. 28 impone al datore di lavoro di considerare "TUTTI I RISCHI" per la salute e sicurezza pdei lavoratori, compresi anche i rischi;
a) collegati allo stess da lavoro-correlato;
b) riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151\01;
c) connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.
Gli esiti di detta valutazione confluiscono nel Documento Valutazione del Riscio, nel quale, oltre a quanto già indicato nel D. Lgs 626\94 (relazione sulla valutazione dei rischi;indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati; programma delle misure) è contenuta:
- l'idividuazione delle procedure ettuative di tali misure, nonchè dei soggetti aziendali che vi devono provvedere, in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'idicazione del nominativo dell'RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio ,
- l'individuazione delle manzioni che espongono i lavoratori a rischi specifici richiedente una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

MODALITà DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 29)

La valutazione dei rischi viene realizzata in collaborazione con il RSPP e con il medico competente (nei casi di sorveglianza sanitaria) previa consultazione del RLS.
La valutazione dei rischi e il relativo document ovengono rielaborati:
- in occasione di modifiche, del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- a seguito di infortuni significativi;
A seguito di tale rielaborazione,le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto inerministeriale che dovrà definire le procedure standardizzatee, comunque, non oltre il 01 giugno 20012. E' tuttavia opportuno verificare che nel periodo transitorio le aziende in auto certificazione mantengano il requisito di occupare massimo 10 addetti.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART.31)

Rispetto alle precedenti norme, si segnalano le seguenti innovazioni:
. il datore di lavoro può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazione dei datori di lavoro o organismi paritetici;
. la possibilità di costituire un unico Srvizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende con più unità produttive nonchè nei casi di gruppi d'imprese;
. le conoscenze acquisite nei corsi di formazione dai componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino;
. viene eliminato l'obbligo d'invio alla ASL ed all'Ispettorato del lavoro del nominativo del RSPP.

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART.34)

Viene mantenuta la possibilità per i datori di lavoro di svolgere "in proprio" i compiti del SPP (e di quelli di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione), a condizione di aver frequentato appositi percorsi formativi e di aggiornamento.
Tali corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, devono essere adeguari alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti definiti in sede di Conferenza Stato-Ragioi.
Fino a tale definizione, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.M 16.1.1997.
Il datore di lavoro che svolge i suddetti compiti è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36)

Alle previgenti disposizioni si sono aggiunti gli obblighi di cui all'art. 36 comma 4, che prevedono che il contenuto della informazione (sui rischi e misure) deve essere faciòlmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati essa viene previa verifica della comprenzione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI /ART.37)

La formazione dei lavoratori e dei RLS avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, durante l'oratio di lavoro.
Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a :
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazionesono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Ragioni.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciscun lavoratore riceva una formazione sufficentemente adeguata in merito ai rischi specifici.
Tra le novità dell'art 37, si segnalano inoltre:
il riferimento all' addestramento dei lavoratori,nda effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro;
la necessità di aggiornamento periodico per i lavoratori in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART.47)

In tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il RLS.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero, in mancanza, è individuo per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST).
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della rapresentanze sindacali in azienda. In assenza di tale rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Qualora non venga provveduto all'elezione del RLS , le relative funzioni sono esercitate dal RLST(rappresentante territoriale o di comparto). Le modalità di elezione sono fissate negli accordi collettivi sindacali.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi.


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