Videoterminalisti e d.lgs 81/08 – Sorveglianza sanitaria

 

23 Settembre 2009


Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all’uso di attrezzature munite di videoterminali?




La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art.175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, con particolareriferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell’apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all’art.41, comma 2, lett. c).


La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.


L’accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l’effettuazione delle procedure di controllo previste per legge.


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