Ispettorato del Lavoro, chiarimenti sulle sanzioni derivanti dalla violazione dell’orario di lavoro

 

03 Settembre 2018

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L’Ispettorato del Lavoro ha emesso una nota circolare, n.11 del 26 luglio 2018, che fornisce alcuni chiarimenti in merito a richieste pervenute rispetto alla sentenza della corte di cassazione n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014 che dichiara l’incostituzionalità dell’art 18 bis, commi 3 e 4, del D.lgs. 66/2003. In particolare, l’articolo 18 bis (sanzioni) del decreto 66/2003, disciplina la dottrina del lavoro e introduce sanzioni specifiche nell’ambito della violazione riguardanti il mancato rispetto dell’orario di lavoro, dei turni di riposo e dei giorni di ferie.

Nel dettaglio la prevalenza delle richieste di chiarimenti riguardano quanto previsto dall’art 6, comma 3, della Legge n. 689/1981 e dall’art 1306, comma 2, del Codice Civile, secondo cui la rideterminazione degli importi derivanti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro può coinvolgere anche il soggetto eventualmente coobbligato in solido, che non abbia ancora presentato opposizione alla ordinanza di ingiunzione, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di incostituzionalità introdotte dalla sentenza del 2014.

Legge

In proposito si ricorda che l’articolo citato del Codice Civile prevede che il soggetto condebitore possa avvalersi della facoltà di trarre vantaggio dal risultato favorevole di una sentenza ad un altro soggetto debitore, ma soltanto nel momento in cui coesistano tre presupposti: 1) non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, 2) la sentenza di riferimento che determina la possibilità di estensione non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore e, 3) il giudice deve avere avuto la possibilità di valutare tutte le implicazioni relative all’intero rapporto di lavoro che deve essere causalmente e unitario.

In considerazione di tale presupposto giuridico la Corte Suprema ha già espresso un parere con la sentenza n. 276 dell’8 agosto 2013, con la quale si configura la possibilità di avvalersi del risultato positivo di una sentenza già emessa, anche non avendo ancora impugnato l’avviso di accertamento, ma solo nel caso che “le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”.

In conseguenza del quadro normativo sopra citato l’Ispettorato del Lavoro risponde chiarendo che la rideterminazione degli importi relativi alle violazioni oggetto della richiesta possa essere applicabile anche al soggetto coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza di ingiunzione se il giudizio emesso nei confronti dell’altro condebitore risulta ancora pendente o se la sentenza non risulta ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 2014.

Tale principio risulta inoltre validato dal fatto che, nell’ipotesi in cui le sanzioni derivanti dalla violazione della disciplina sull’orario di lavoro siano comunque applicabili a due soggetti distinti, il primo direttamente e il secondo in solido, sembra corretto estendere tale criterio per parità di trattamento, anche ad un terzo soggetto coobbligato, che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.

Info: Inl, circolare sanzioni in materia orario di lavoro 

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