Valutazione dei rischi art 17,28,29, d.lgs 8/08 e dl 106/09

 

28 Settembre 2009

La valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commisione Consultiva e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010.
La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale. Si parla in questo caso di DVR di “genere”.
E la telenovela della data certa?
La prova della data certa può avvenire dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).
“deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”;
Mancava un termine entro il quale redarre il documento di valutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività.
“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.
Per quanto attiene alle modifiche al DVR per cambiamenti e modifiche viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, … in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato,nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”;

 

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