Sorveglianza sanitaria in mano al MC

 

20 Ottobre 2008

Oltre alla collaborazione di carattere generale, spetta alla figura istituzionale del medico competente di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del TU 81/08.
Come esercita questa funzione?
Attraverso:
1-    protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici dell’azienda 2- tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.Nel concreto, la sorveglianza viene effettuata:a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva ( è prevista dall’art.6 del TU);b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?1) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (serve a valutare l’ idoneità alla mansione specifica);
2-     visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.L’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
3-    visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4-    visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
5-    visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le visite mediche non possono essere effettuate:
–    in fase pre-assuntiva;
–    per accertare stati di gravidanza;
–    negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro
Le visite mediche comprendono esami clinici,biologici e indagini diagnostiche mirate ritenute necessarie dal medico competente.
Le visite mediche sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Enzo Gonano


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