Quattordicesimo elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche

 

13 Ottobre 2017

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Con la pubblicazione del Decreto nr 78 del 20 settembre 2017, sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature contenute nell’allegato VII del D.Lgs 81/08, il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il decreto del 9 settembre 2016.

Le verifiche periodiche obbligatorie, possono essere effettuate esclusivamente da soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I del decreto interministeriale dell’11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Requisiti

Nel dettaglio i soggetti ricevono la notifica abilitante se in possesso almeno di:

  • una certificazione di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020,
  • una procedura operativa interna rivolta a disciplinare le modalità tecniche e le istruzioni operative con cui vengono svolte le verifiche obbligatorie
  • la presenza di lavoratori in possesso delle qualificazioni tecniche, direttamente alle loro dipendenze o con un contatto esclusivo.

Una opportuna Commissione, istituita dallo stesso decreto dell’11 aprile 2011, vaglia le certificazioni e le domande di ammissione all’elenco e dispone, con opportuno decreto, l’elenco dei nuovi soggetti abilitati con validità quinquennale. Alla scadenza dei cinque anni è possibile richiedere un rinnovo dell’autorizzazione, inoltrando alla Commissione una nuova domanda.

Quattordicesimo Elenco

Il Decreto del 20 settembre si compone di cinque articoli, il primo è di fatto l’elenco dei nuovi soggetti abilitati, nel secondo articolo sono invece elencati i soggetti (una ventina circa) che, già iscritti nel precedente elenco, hanno richiesto ed ottenuto variazioni tecniche.

L’articolo tre, facendo seguito a quanto pubblicato con circolare n. 11 del 17 maggio 2017 recante le Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e a quanto disciplinato dal decreto direttoriale 35/2017, in relazione alle autorizzazione in scadenza al 18 settembre 2017, emesso con l’obiettivo di garantire la continuità di servizio, dispone una ulteriore proroga di 60 giorni (in aggiunta a quella di 120 giorni già disposta dal decreto di maggio), con decorrenza dalla data di pubblicazione del nuovo provvedimento.

Con l’articolo quattro si abroga il precedente elenco dei soggetti abilitati, mentre l’articolo cinque richiama gli obblighi dei soggetti nell’esercizio delle loro funzioni, riconducibili essenzialmente nella elaborazione di un registro elettronico che contenga copie dei verbali delle verifiche effettuate e che deve essere conservato per dieci anni, nella trasmissione trimestrale di tale registro al soggetto titolare della funzione, e nella eventuale messa a disposizione della documentazione certificante l’idoneità all’abilitazione in caso di eventuali controlli ministeriali.


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