Sanzioni, sicurezza sul lavoro: le novità dopo l’aggiornamento maggio 2017 del TU

 

La revisione di maggio 2017 del TU per la sicurezza sul lavoro, rivede gli aspetti relativi alle sanzioni con particolare riferimento ad alcune sanzioni previste per i preposti e per i dirigenti.

Sanzioni preposto

In particolare nei box sanzionatori degli articoli 153 e 155 sono state eliminate le responsabilità riferite al preposto, che non è più perseguibile per le infrazioni previste in caso di mancata applicazione o applicazione non efficiente delle misure relative al “Convogliamento del materiale di demolizione” ed alle “Demolizioni per rovesciamento”. In caso di infortunio, incidente o comunque infrazione osservata per la mancata applicazione, i soli datori di lavoro e dirigenti sono ora punibili con l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro.

Sanzioni datore di lavoro e dirigente

Una ulteriore precisazione, di fatto già prevista dall’articolo 68 del titolo II “Sanzioni per il datore di lavoro” che al comma uno recitava già dalle versioni precedenti che i Datori di Lavoro ed i dirigenti sono puniti con le ammende e le pene previste per le violazioni in materia di “Luoghi di Lavoro”.

La correzione riguarda più che altro i box sanzionatori degli articoli dal 63 al 67, ai quali è stata aggiunta la dicitura che prevede, anche in questo caso, la responsabilità dei dirigenti, prima assente, inseriti tra i contravventori a far data dall’entrata in vigore della revisione.

L’articolo 68, che riassume quindi le sanzioni del Titolo II, non viene di fatto modificato, anche se con l’aggiornamento del 2017 sono ufficialmente estese anche ai dirigenti, e senza più possibilità di dubbi, le seguenti sanzioni:

  • l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 66 e quindi per aver consentito l’accesso “in ambienti sospetti di inquinamento”
  • l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2, relativi alle manutenzioni dei luoghi di lavoro ed alla pervietà delle vie di esodo.
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2, relativi alle omesse notifiche agli organi di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti.

In conclusione le modifiche introdotte con la revisione di maggio 2017, da un lato alleggeriscono gli aspetti sanzionati a carico dei preposti, e contestualmente aggravano invece le posizioni di garanzia dei dirigenti, in modo ora ufficiale e inoppugnabile.

 

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