Le Regole Tecniche Orizzontali e le Regole Tecniche Verticali nella prevenzione incendi

 

Dal 18 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 192, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale rivolto a disciplinare le norme tecniche relative alla Prevenzione incendi “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Le disposizioni contenute nel decreto hanno lo scopo di creare maggiore uniformità sul territorio nazionale e rispetto agli orientamenti Europei, le misure in materia di prevenzione incendi, anche in considerazione delle evoluzioni di tipo tecnologico degli ultimi anni. La logica su cui è stato sviluppato il decreto è quella di far adottare criteri armonici ed uniformi in modo da aggiornare le norme tecniche precedentemente in vigore, affiancandovi disposizioni più attuali che possono essere utilizzate in sostituzione o in alternativa a quelle già esistenti.

Il provvedimento costituisce l’insieme delle “Regole Tecniche Orizzontali” (RTO) riferibili ad una ampia ed eterogenea categoria di attività commerciali, contiene nell’ultima sezione già alcune norme specifiche per attività ben definite ((“Regole Tecniche Verticali” – RTV) ed è propedeutico alla futura emissione di singoli e specifici provvedimenti normativi rivolti a coprire le esigenze di altre e diverse tipologie di attività.

L’impianto normativo delle regole sulla prevenzione antincendio, che ha come caposaldo il ben noto D.M 10/03/98 ma che nel corso degli ultimi anni ha visto succedersi una serie di ulteriori provvedimenti del Ministero dell’Interno, trai quali il Nuovo Codice di Prevenzione incendi (DPR 151/2011), si basa su principi di tipo prescrittivo e risulta piuttosto rigido in materia di prevenzione incendi in considerazione della sua natura e della vasta ed eterogenea platea di aziende a cui si rivolge.

Il decreto del 2015 invece introduce strumenti più flessibili che dovrebbero consentire una applicazione delle norme tecniche più fluida e capillare, con il risultato auspicabile di poter ottenere un sistema di prevenzione incendi più misurato sulle singole realtà italiane soggette ai criteri antiincendio e, di conseguenza, una riduzione significativa del numero di situazioni di emergenza legate allo sviluppo di incendi.

L’introduzione progressiva e misurata nel tempo delle nuove disposizioni previste dalle Regole Tecniche Verticali specifiche per le diverse tipologie di aziende, che inevitabilmente conferiscono un valore aggiunto alla valutazione del rischio, consentirà di affrontare con metodi rinnovati e nuove soluzioni, una serie di problemi legati all’interpretazione delle norme fino ad ora vigenti, e impone che nel tempo ci si trasferisca su strategie ed approcci da parte di tutti gli addetti ai lavori, a partire dai Vigili del fuoco per arrivare agli operatori finali presenti nelle imprese sul territorio.

Il Decreto

Il Decreto è composto da cinque articoli e da un voluminoso allegato tecnico: nel primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) si illustrano le principali strategie di applicazione delle regole tecniche di recente introduzione, che hanno come oggetto un elenco generico di aziende ed attività, individuate nel Campo di Applicazione del secondo articolo.

Nel terzo articolo (Impiego dei prodotti per uso antincendio) si introducono le caratteristiche dei prodotti che possono essere impiegati nel settore della prevenzione incendi, con le relative misure di eventuale contenimento e di limitazione della possibilità di innesco. Con l’articolo quattro, sostanzialmente si attribuisce la responsabilità sulla vigilanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’allegato tecnico è costituito da quattro distinte sezioni ed introduce le vere e proprie disposizioni tecniche Orizzontali, applicabili genericamente alle imprese:

  • Sezione G (Generalità) definisce i criteri comuni applicabili alle attività soggette in termini di progettazione e realizzazione;
  • Sezione S (Strategia Antincendio) contiene le disposizioni di prevenzione e lotta antincendio trasversali per tutte le attività di cui sopra;
  • Sezione V (le “Regole Tecniche Verticali”) riguarda invece una serie di provvedimenti applicabili ad un primo elenco di specifiche attività, che integrano e si aggiungono a quelli descritti nella sezione “G”precedente, caratterizzando le attività in considerazione delle peculiarità specifiche di ognuna di esse.

Questa sezione prevede quindi la possibilità di future integrazioni rivolte a colmare le carenze per ulteriori attività ancora non considerate, le cosiddette Regole Tecniche Verticali oggetto di provvedimenti recenti e futura emissione, che riflettono nello schema redazionale la struttura dell’allegato I del provvedimento originale; ad oggi sono già entrati in vigore alcuni provvedimenti specifici relativi alle misure tecniche da adottare per le attività di ufficio (D.M. 8 giugno 2016) per le attività ricettive turistico – alberghiere (D.M. 9 agosto 2016), per le attività di autorimessa (D.M. 21 febbraio 2017) e per le attività scolastiche (D.M. 25 Agosto 2017).

La logica ed i criteri in considerazione delle quali è stato pensato e sviluppato il provvedimento, non hanno l’obiettivo di sostituirsi ma piuttosto di affiancare le misure precedentemente in vigore, offrendo alle attività soggette la possibilità di valutare in alternativa se l’adozione delle nuove regole proposte sia effettivamente una forma di semplificazione più versatile e flessibile.

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