Con l’entrata in vigore il 1 giugno 2007, del regolamento CE 1907/2006 REACH acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals”, approvato il 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo, ed in particolare la Commissione per le sostanze chimiche, si è posta l’obiettivo di approfondire le conoscenze dei pericoli connessi al loro impiego, introducendo l’obbligo di registrare tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
Gli organi governativi nazionali mettono a disposizione le informazioni aggiornate sul regolamento REACH, (http://www.reach.gov.it/reach-sintesi), che è costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, e che si prefigge diversi obiettivi, rivolti prioritariamente ad aumentare la conoscenza delle sostanze chimiche e la consapevolezza dei rischi connessi al loro impiego per l’uomo e per l’ambiente, con lo scopo di elevare i livelli di prevenzione e protezione, contribuendo alla libera circolazione dei prodotti e contestualmente cercando di ridurre la sperimentazione animale, promuovendo l’impiego di metodi alternativi.
Uno dei passaggi chiave imposto dal regolamento, è l’obbligo di completare il processo di registrazione delle sostanze, elaborando un fascicolo di registrazione, che contenga le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi da esposizione, dedotte da studi di letteratura o, in assenza di questi, dalla caratterizzazione della sostanza attraverso test sperimentali rivolti ad individuare le proprietà pericolose di tipo tossicologico, fisico e ambientale.
ECHA ed Helpdesk
L’ l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita dal regolamento REACH con sede ad Helsinki, ha il compito di raccogliere i fascicoli di registrazione e valutare la qualità dei dati contenuti, per l’approvazione finale e l’immissione sul mercato, con l’obiettivo di creare un archivio di informazioni pubbliche accessibili a chiunque (helpdesk nazionali).
Tale valutazione, in collaborazione con gli Stati membri, ha l’obiettivo di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati, e di promuovere l’adozione ed il controllo di misure di restrizione che riguardano tutte le imprese che producono, immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici; cercando di garantire la sostituzione delle sostanze “estremamente preoccupanti” con sostanze o tecnologie meno pericolose.
Sostanze Chimiche pericolose
Una prima classificazione delle sostanze considerate pericolose, comprende le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli Interferenti Endocrini (IE), che possono essere impiegate solo per usi specifici e motivati, previa debita autorizzazione.
Il campo di applicazione del regolamento REACH è rivolto a tutte le sostanze chimiche, anche a quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano (per esempio i disinfettanti per la pulizia degli ambienti); i destinatari delle informazioni raccolte sono le imprese, le istituzioni, i cittadini e, dal momento che una grande quantità di prodotti presenti sul mercato contengono sostanze chimiche, anche i cosiddetti “utilizzatori a valle” ai quali spetta la responsabilità di verificare che i loro fornitori abbiano regolarmente effettuato la registrazione.
Dall’entrata in vigore del regolamento REACH sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti dei suoi allegati, disponibili e consultabili sul portale del governo dedicato all’approfondimento sul regolamento REACH- Normativa europea.
Regolamento CLP
Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che insieme al regolamento REACH completa la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.