Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi

 

Il nuovo “Regolamento di prevenzione incendi”, pubblicato in GU n°221 del 22 Settembre 2011, è entrato in vigore il 07 ottobre 2011 abrogando alcune delle precedenti disposizioni normative in vigore: il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959, con l’elenco e la caratterizzazione delle imprese e delle attività soggette alle misure della prevenzione degli incendi, ed il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 febbraio 1982, con il relativo elenco delle attività che devono sottostare alle visite per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi e, in recepimento di quanto previsto dalla legge nr 122 del 30 luglio 2010, in materia di snellimento dell’attività amministrativa, riporta in un allegato il nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, rivisitato in chiave di introduzione di significative semplificazioni, e classificandole ora in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Categorie

Tra le razionalizzazioni più significative introdotte dal nuovo provvedimento, vi è l’adozione del principio di proporzionalità che correla le imprese caratterizzandole su tre categorie: A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

Per ognuna delle categorie sopra definite si identificano procedimenti semplificati rispetto a quelli in vigore in precedenza, modulandoli sulle effettive valutazioni di rischio incendio delle tre categorie così meglio definite:

  • alla categoria A appartengono quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • alla categoria B sono appartengono le attività già presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • alla categoria C appartengono le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

Semplificazioni amministrative importanti riguardano l’introduzione della pratica di segnalazione certificata di inizio attività prevista dalla stessa legge 122 del 2010, il riordino delle attività attribuite e sotto la competenza dello Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. nr 160 del 7 settembre 2010, e la parziale riorganizzazione dei procedimenti di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, successivamente poi ulteriormente rivista con maggiore attenzione dal decreto nr 97/2017 in materia di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Certificato prevenzione incendi

Allineandosi con quanto previsto dal quadro normativo generale in vigore sul territorio nazionale, sono state riviste le modalità di presentazione delle domande finalizzate al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in particolare per gli aspetti relativi alla valutazione dei progetti, ai controlli di prevenzione incendi, al rinnovo periodico di conformità antincendio, alle verifiche in corso d’opera ed alla voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente attraverso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Conformemente all’ottica di rendere le procedure amministrative più fruibili, Il comma 7 dell’articolo 2 del DPR 151, prevede la pubblicazione di un decreto di successiva emissione in materia di ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze ed alla relativa documentazione da allegare; in proposito il 29 agosto 2012 è stato pubblicato in GU nr 201 il decreto del Ministero dell’Interno “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151” che sostituisce il precedente decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante le “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco“.

 

Hai bisogno di aiuto?