VVF, il decreto di riordino del marzo 2006

 

Con l’entrata in vigore del decreto n. 139 dell’8 marzo 2006, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006, sono state in parte riviste alcune misure relative alla normativa antincendio, disciplinata come noto dal DM del 10 marzo 1998.

La normativa antincendio 2006 regolamenta nel dettaglio la struttura e l’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio di protezione civile, dipendente dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, che assicura il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività attribuite.

Organizzazione

L’articolo 2 del decreto disciplina l’ordinamento centrale e periferico. L’organizzazione centrale si articola in direzioni centrali e dipartimenti, mentre quella periferica in direzioni regionali, comandi provinciali, distretti, distaccamenti permanenti e volontari, posti di vigilanza ed infine reparti e nuclei speciali. Con l’articolo 5 si introduce la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari ai quali le regioni e gli enti locali, possono fornire dotazioni aggiuntive, anche mediante l’assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

Il personale del Corpo Nazionale dei VVFF, si distingue quindi in permanente e volontario, questi ultimi in rapporto del 35% come recentemente rivisto dal Decreto Legislativo nr 97/2017, ed iscritti in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località o in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale; per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico e per frequentare corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell’interno; inoltre è coperto dalle tutele assicurative previste per il personale in forza permanente e soggetto alle medesime sanzioni in caso di violazioni.

All’interno del programma di riordino vengono inoltre istituiti il Comitato Tecnico Scientifico a livello di Dipartimento Centrale, che concorre all’elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e propone agli organi del Dipartimento l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende; ed a livello di Dipartimenti Regionali che esprimono la valutazione sui progetti e sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

Funzioni

Tra le diverse funzioni e compiti dei Vigili del Fuoco, come disciplinato dal decreto del 2006, risultano nello specifico:

  • l’elaborazione di norme di prevenzione incendi, di tipo orizzontale, cioè applicabili in modo eterogeneo alle diverse tipologie di attività, e di tipo verticale, specifiche per le singole tipologie di attività.
  • il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di autorizzazioni, di pareri tecnici e di certificazioni, rivolti ad attestare la conformità alla normativa di prevenzione incendi per le attività e le costruzioni civili ed industriali.
  • il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione necessari per certificare la sussistenza dei requisiti necessari o l’idoneità a svolgere attività di autorizzazione.
  • lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio.
  • la partecipazione alle attività di elaborazione e sviluppo disposizioni di legge o regolamentari, in ambito nazionale ed internazionale.
  • le attività di formazione, di addestramento, con particolare riferimento alla formazione ed addestramento del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs 81/08. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta la collaborazione del Corpo nazionale dei VVFF, sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi e le aziende per le quali emerga un livello di rischio incendio elevato dalla valutazione dei rischi.
  • la vigilanza sull’applicazione delle norme di prevenzione incendi, esercitata con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria e finalizzata ad integrare le misure di sicurezza specifiche dell’attività di prevenzione incendi, ed a prevenire situazioni di rischio assicurando l’immediato intervento nel caso in cui si verifichi un incendio.

Oltre alle attività di prevenzione incendi il Corpo Nazionale dei VVFF è chiamato a prestare soccorso per le situazioni per le quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali tra le quali le opere tecniche di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità; o in occasione di rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

 

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