Sicurezza sul lavoro – Art. 20 DDL

 

27 Aprile 2010

ddl sicurezza sul lavoroIl Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non ha firmato il c.d. ddl lavoro, rinviando alle Camere per le successive decisioni, non solo in materia di articolo 18 e di controversie decise con l’arbitrato, ma anche per le disposizioni in tema di riorganizzazione degli enti, ammortizzatori sociali, apprendistato, occupazione femminile, misure preventive sul lavoro sommerso e sulla tutela dei lavoratori in genere.

In una nota del Quirinale, distinta in nove cartelle, si è precisato scrupolosamente ogni punto della decisione di rigetto.
Nella nota, infatti, si legge che: “Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni, con specifico riguardo agli articoli 31 e 20, che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale”.

Il Presidente della Repubblica ha quindi ritenuto opportuno un nuovo esame del ddl da parte delle Camere per consentire un’applicazione delle riforme in esso contenute più precise, in modo da realizzare in modo più chiaro gli intenti del legislatore, della contrattazione collettiva e dei contratti individuali.
In tema di normativa prevenzionistica, l’art. 20 del Ddl elimina le sanzioni penali per le morti del personale ammalatosi sulle imbarcazioni della Marina Militare, con riflessi diretti anche sui profili problematici in materia di amianto.

Ne deriva che diventa impossibile riconoscere il risarcimento del danno, possibile solo per i dipendenti dello Stato a seguito di accertamento di dolo o colpa certi; da qui le perplessità sulla norma da parte del Presidente della Repubblica, e l’auspicio di una nuova formulazione che ampli le garanzie per il personale dei mercantili.
Nella nota del Colle si è altresì ribadito che deve essere garantita la possibilità per il lavoratore di poter ottenere il risarcimento di danni eventualmente subiti: “In assenza di disposizioni specifiche, non rinvenibili nella legge, che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un fatto doloso o colposo addebitabile ad un soggetto individuato (art. 2043 del Codice Civile).Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare- con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate sui navigli di Stato- non è più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di dolo o colpa nella determinazione del danno”.

Questi fondamentalmente sono i motivi che hanno portato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a chiedere un’ulteriore deliberazione alle Camere per gli articoli che disciplinano la tutela dei lavoratori.
A conclusione della nota di precisazione il Presidente della Repubblica ha specificato che: “appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori”.


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