Sentenza 47085/09: responsabilità penale e civile del datore di lavoro

 

22 Dicembre 2009

legge sicurezza sul lavoroCon una recentissima sentenza, datata 11 Dicembre 2009, n° 47085, la Corte di Cassazione ha posto una ulteriore limitazione al potere del datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti.

Infatti ribadendo quanto già stabilito dalla Corte di Appello del Tribunale di Lecce, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro dal punto di vista penale per lesioni colpose nei confronti di un proprio dipendente e dal punto di vista civilistico affermando l’obbligo di risarcire il danno alla salute patito dal lavoratore stesso.

La vicenda riguarda il caso di un lavoratore “non idoneo”, già affetto da patologia cervicale per l’attività sportiva praticata dallo stesso, costretto a scaricare casse pesanti che avevano di conseguenza provocatogli una “patologia cervicale e lombosacrale”.

Gli avvocati del datore di lavoro avevano basato la loro difesa, motivando così anche il ricorso in Cassazione, sull’affermazione che la patologia riscontrata al lavoratore non era attribuibile agli sforzi compiuti nello svolgimento dell’attività lavorativa ma era riferibile all’attività sportiva dello stesso.

I motivi di ricorso presentati dal datore di lavoro non hanno convinto i giudici di legittimità i quali hanno motivato la sentenza affermando che: “il lavoratore era da tempo affetto da patologia che lo rendeva inidoneo a svolgere lavori pesanti; che durante tali operazioni egli fu colto da un improvviso e lancinante dolore; che non vi sono elementi concreti per ritenere simulata tale evenienza che mostra indubbiamente la relazione eziologica di cui si discute”.

In sintesi la Corte di Cassazione ha ritenuto che il dolore lancinante sofferto dal lavoratore mentre era intento a scaricare pesanti casse dal magazzino non era simulato e per di più la patologia di cui era affetto era stata aggravata dall’attività impostagli dal datore di lavoro e che quindi doveva ritenersi causa della conseguente lesione subita dal dipendente.
La Corte ha riscontrato nel caso di specie la presenza del nesso eziologico tra causa ed effetto (sforzo lavorativo e patologia) alla base della condanna del datore di lavoro per il reato penale di lesioni colpose.

Questo caso è emblema della continua diatriba tra lavoratori e datori di lavoro.
Infatti è sempre più difficile per un datore di lavoro distinguere lievi affanni o patologie che colpiscono il proprio dipendente sino a renderlo inidoneo alla mansione per la quale è stata assunto,e mere scuse dello stesso per sottrarsi ai lavori pesanti, soprattutto nei casi in cui si tratti di attività legate ad ambienti di magazzino.

La sentenza dimostra come gravi sul datore di lavoro la responsabilità della tutela alla salute e sicurezza dei lavoratori in toto nonostante il suo ruolo debba svolgersi in appoggio e con la stretta collaborazione degli altri organi aziendali delegati alla sicurezza,dal responsabile alla sicurezza al medico competente.
Del resto tale sentenza si pone sulla scia dell’ultima giurisprudenza che recentemente con la sentenza n° 4674/09 , ha stabilito che il legale rappresentante di una impresa edile è responsabile penalmente per il mancato uso delle cinture di sicurezza degli operai, anche se c’è il capocantiere. Infatti, la presenza del capocantiere “non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza”.

 


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