SENTENZA 26020/09: condotta omissiva e commissiva sull’infortunio di lavoro

 

05 Marzo 2010

sentenza sicurezza sul lavoroCon la sentenza della IV sezione Penale n° 26020/09 la Corte di Cassazione ha espresso la diversità tra condotta omissiva e commissiva dell’agente in caso di infortunio sul luogo di lavoro.
Il caso in questione riguarda la morte di un operaio straniero rimasto folgorato a seguito della manomissione di una leva metallica posta nella zona comando di un impianto di irrigazione di un prato confinante una casa privata, a seguito di lavori eseguiti dall’Enel per lo spostamento di un traliccio e di una ditta appaltatrice che aveva curato i collegamenti elettrici.

In sede di giudizio di primo grado gli imputati: dipendenti Enel ed operai della ditta appaltatrice erano stati assolti per non aver commesso il fatto, in sede di Appello i giudici hanno rovesciato la sentenza di primo grado, condannandoli per omicidio colposo.
Infatti, in sede di Appello, era stato appurato, sulla base di una testimonianza ritenuta attendibile, che sia i dipendenti Enel intervenuti per spostare un traliccio, sia gli elettricisti della ditta appaltatrice nell’eseguire materialmente il collegamento di cavi elettrici ad una spina femmina, avrebbero dovuto e concretamente potuto accorgersi che il collegamento elettrico mancava di un salvavita.

Nella pronuncia della sentenza la Corte di Appello ha motivato la decisione sostenendo che: ”andava escluso che, nel caso in esame, la causalità avesse carattere omissivo in quanto l’evento si era verificato non per una omissione ma per una condotta attiva e a questa condotta avevano partecipato, ponendo in essere segmenti diversi dell’azione, tutti gli imputati la cui condotta era da ritenere posta in essere in violazione delle regole cautelari del caso”.

Contro tale sentenza le parti tutte hanno proposto ricorso in Cassazione articolandolo per questi motivi:

  1. Mancanza di prova che i due imputati, dipendenti dell’Enel, fossero quelli intervenuti
  2. Violazione dell’art. 40 comma 2 c.p. sul rapporto di causalità
  3. Eccezione relativa alla sospensione del processo per la ricostruzione erronea dei fatti
  4. Cause dell’evento mortale
  5. Causalità omissiva e commissiva e relativa posizione di garanzia
  6. Condotta dell’elettricista quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare la morte dell’operaio
  7. Altre censure dei ricorrenti: cooperazione colposa o concorso di cause indipendenti.


La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso in ogni sua parte, infatti rispetto ai primi 4 motivi ha basato la sua decisione ritenendo fondata la testimonianza di un teste, per cui sia la presenza dei due imputati, sia perché ex art 40 comma 2 c.p.: ”non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, sia la commissione delle irregolarità, sia la ricostruzione erronea dei fatti non potevano considerarsi motivi attendibili ai fini di una decisione favorevole ai ricorrenti.
Per quanto riguarda il successivo motivo di ricorso (causalità omissiva e commissiva) la Corte di Cassazione nella motivazione ha chiaramente specificato le differenze tra causalità commissiva e causalità omissiva, nella prima si pone cioè in essere una condotta che viola un divieto, nella seconda la condotta posta in essere dal soggetto ritenuto colpevole viola un comando.

Nella concretezza dei fatti spesso le due condotte vengono confuse, il caso di scuola è quello riguardante la responsabilità medica, il medico attua una condotta attiva commissiva nel caso in cui tagli inavvertitamente al paziente un vaso sanguigno durante un’operazione chirurgica, viceversa la condotta è passiva omissiva nel caso in cui il medico ometta di curare un paziente o colposamente non ricoveri un paziente.
Nel caso in cui il soggetto agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente compie un atto di causalità attiva- commissiva.
I giudici si sono così espressi: “gli odierni imputati non hanno violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la loro attivazione ma hanno violato il divieto di operare in modo incongruo in un impianto elettrico caratterizzato da elevato rischio per l’incolumità delle persone”; continuando si precisa che :”non si tratta di individuare chi aveva l’obbligo di impedire il verificarsi dell’evento ma chi, con la sua condotta attiva, ha contribuito a cagionarlo”.

Più precisamente nella massima della sentenza i giudici di legittimità, condannando i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore delle parti, hanno sentenziato che: ”I casi in cui l’agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella doverosa non rientrano nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva, ai fini del cui accertamento il giudizio contraffattale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva”.

In merito alla condotta dell’elettricista, quale causa escludente la responsabilità degli altri imputati, i giudici hanno ritenuto che si dovesse applicare la teoria della c.d. ”causalità umana”, per la quale ci sono delle forze che contribuiscono a cagionare l’evento che l’uomo può controllare e quindi prevedere, altre invece che si sottraggono al suo controllo, pertanto sono a lui attribuibili gli eventi prevedibili e non quelli imprevisti e fuori dalla propria possibilità di controllo.
Per ciò che concerne l’ultimo motivo di ricorso, bisogna partire dall’assunto per cui i ricorrenti imputati, partecipanti ai lavori, sarebbero intervenuti ognuno non avendo consapevolezza della partecipazione dell’altro.

Il discrimine è proprio l’elemento soggettivo della consapevolezza, che permette di distinguere il ricorrere della cooperazione ex art 113 c.p. dal concorso di cause indipendenti fra loro ex art 41 c.p..
La Corte di Cassazione ha ravvisato nel caso di specie il ricorrere della cooperazione colposa, riassumendo nella massima che: ”ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti”.


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