SENTENZA 10028/2010: infortunio in itinere

 

19 Maggio 2010

Non può riconoscersi il ricorrere dell’infortunio in itinere nel caso di una lavoratrice infortunatosi al femore mentre scendeva dalla propria autovettura, di ritorno dal lavoro, all’interno dell’area condominiale di fronte alla propria abitazione.
Questo in sintesi il ragionamento seguito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella formulazione della sentenza n. 10028 del 27 Aprile 2010.

I Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente ed articolato in due distinti motivi:

  1. la Corte ha errato nel ritenere che l’incidente occorso alla lavoratrice di ritorno a casa dal lavoro non costituisca infortunio “in itinere’;
  2. rileva il vizio insufficiente di  motivazione perché i giudici non si sono pronunciati sull’esistenza del vizio ed hanno introdotto un elemento nuovo –il luogo pubblico- sul quale la parte non ha avuto modo di difendersi nel corso del giudizio.


infortuni lavoroSecondo gli ermellini il nuovo elemento di valutazione non sottoposto alla parte ricorrente per la difesa non può ritenersi un insufficiente vizio di motivazione, ma al più va considerato violazione dell’art.183 c.p.c., in riferimento alle nuove deduzioni istruttorie.
Inoltre hanno sostenuto i giudici cassazionisti il luogo in cui è avvenuto l’infortunio non è pubblico, sia per quanto rilevato nella CTU in cui la circostanza non  è mai richiamata, sia perché la ricorrente ha raccontato di aver varcato il cancello ed attraversato il giardino condominiale prima di infortunarsi, non fornendo alcuna prova contraria in merito.

In definitiva la Corte di Cassazione si è attenuta alla interpretazione prevalente, in virtù della quale l’infortunio per considerarsi “in itinere” deve avvenire nella pubblica strada e non in luoghi identificabili di esclusiva proprietà dell’infortunato o di proprietà comune come i portoni,le scale, i cortili o i viali di complessi condominiali, cui al caso di specie.
Si deve cioè trattare – ha concluso la Corte- di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti.

Pertanto, posto il tema oggetto del contendere, gravava sulla ricorrente la responsabilità di produrre una  prova certa in merito al luogo in cui era avvenuto l’infortunio (se pubblico o privato),  ma non avendo provveduto in tal senso, la decisione adottata dalla Corte di Cassazione  deve considerarsi conforme alla legge.


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