Regola tecnica antincendi per l’installazione di serbatoi domestici carburanti liquidi

 

16 Gennaio 2018

nuova-regola-antincendio

Con il Decreto del 22 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, è emessa la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Scopo del provvedimento, che entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione, è quello di assicurare una corretta gestione delle eventuali emergenze che potrebbero verificarsi in seguito ad una fuoriuscita accidentale, garantendo la sicurezza degli operatori di prevenzione incendi e limitando i danni potenziali a persone, ambiente ed edifici contigui all’impianto.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano sia ai contenitori-distributori già esistenti al momento dell’entrata in vigore, che a quelli di nuova installazione; sono tuttavia esentati dall’applicazione integrale delle norme tecniche gli impianti già esistenti che rispondano ai seguenti requisiti:

  • Siano in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, conformi a quanto previsto dall’art. 38 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, che rimanda ai requisiti di sicurezza antincendio definiti dal D.Lgs 151/2011 (Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi).
  • Siano in possesso del certificato di prevenzione incendi o sia stata inoltrata alle autorità di competenza  la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 4 del Nuovo regolamento di Prevenzione Incendi.
  • Sia stato approvato un progetto esecutivo, o siano già in corso attività che prevedano l’installazione di contenitori/distributori conformi a quanto disciplinato dagli articoli 3 e 7 del nuovo regolamento di Prevenzione Incendi.

Cisterne esterne

L’allegato 1 del provvedimento definisce nel dettaglio i limiti del campo di applicazione, specificando quali siano i “contenitori-distributori” soggetti al rispetto delle nuove norme e cosa si intenda per “carburante liquido di categoria C”.

I contenitori-distributori interessati dalla regola tecnica sono quelli che rispondono alla definizione di cui all’articolo 1.2 punto b dell’allegato 1:

“complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per  l’erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990”.

Per combustibile di categoria C, come definito dal punto a) dell’articolo 1.2, si intende un combustibile liquido “avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato.”

L’allegato 1 inoltre specifica nel dettaglio le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, da realizzarsi per garantire un facile accesso e un adeguato spazio di manovra ai soccorsi in caso di incidente (art 3.1).

Vengono disciplinati poi i requisiti costruttivi (art 4), finalizzati ad assicurare il contenimento del combustibile anche in condizioni di esercizio critiche (alte o basse temperature) in considerazione del posizionamento che deve essere in spazio scoperto e saldamente ancorati al terreno.

L’allegato indica quindi anche i requisiti relativi alla messa a terra, alle distanze di sicurezza e alla presenza dei dispositivi estinguenti (almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B per i depositi di volumetria inferiore a 6 m3, e di un carrellato B3 o superiore per quelli fino a 9 m3).

Si precisa che il decreto non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, nei confronti dei quali continuano  ad  applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003.


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