Regola tecnica antincendio distributori di idrogeno per autotrazione

 

22 Novembre 2018

decreto-23-ottobre-2018

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dei Trasporti, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 05 novembre 2018, il decreto del 23 ottobre 2018 recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione” che entrerà in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Il provvedimento abroga le precedenti norme in materia ed è organizzato in sette articoli introduttivi all’allegato che costituisce la vera e propria norma progettuale ed esecutiva per la realizzazione e la ristrutturazione dei depositi e dei distributori di idrogeno per autotrazione.

In considerazione delle caratteristiche chimico fisiche dell’idrogeno è indispensabile prevedere delle norme antincendio molto rigide rivolte a minimizzare le cause di incendio e di esplosione, a limitare i danni alle persone, agli edifici e alle strutture in caso di incidente e a consentire ai soccorritori di accedere agevolmente e in sicurezza.

Tutte le misure tecniche contenute nell’allegato si applicano ai distributori di nuova realizzazione così come ai depositi già in funzione in caso di modifiche, che dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni. Sono tuttavia consentite deroghe, se sostenute da soluzioni alternative che garantiscano pari efficacia negli obiettivi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7 del DPR nr 151 del 01 agosto 2011.

Sussiste inoltre il divieto di costruzione per i depositi di idrogeno nelle zone abitate e comunque all’interno del perimetro del centro abitato, anche ove sia previsto un piano di sviluppo che comporti l’edificazione di nuovi edifici e nelle aree di verde pubblico. Tale divieto non si applica in realtà ai distributori alimentati da condotta che siano dotati di capacità di accumulo inferiore a 500 Nm³ di gas.

I distributori possono essere alimentati da un pacco bombole (quindi un insieme di bombole contenenti idrogeno) o in alternativa da una condotta esterna o da un impianto di produzione in sito. In entrambi i casi si applicano in linea generale le stesse modalità di gestione, mentre variano quelle di progettazione in considerazione proprio della diversa tipologia di alimentazione e degli elementi che possono rappresentare una fonte di pericolo.

In particolare sono da tenere sotto osservazione e da sottoporre a revisione periodica le unità di produzione di idrogeno o i carri bombolai se presenti, la cabina di riduzione della pressione del gas (nell’ipotesi di unità di produzione costituita da reformer con idrocarburi), i compressori, le unità di stoccaggio, le pompe di erogazione e le tubazioni e connessioni tra elementi pericolosi per il trasferimento dell’idrogeno.

Tutta la zona ove viene edificato un distributore di idrogeno deve essere recintata per un’altezza non inferiore a 1,8 m, al fine di rendere inaccessibile l’area e prevenire manomissioni e in modo tale da non costituire intralcio per l’esercizio.

All’interno della zona devono inoltre essere collocati un numero e tipo adeguato di estintori portatili che non possono essere inferiori a uno ogni 100 m² di superficie in pianta, collocati in  posizione segnalata e facilmente raggiungibile, e devono  avere una carica nominale non inferiore a 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 21A – 113B.

Info:  Decreto 23 ottobre 2018 GU n.257 del 5 novembre 2018


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