Conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, il Medico Competente aziendale ha l’obbligo di trasmettere all’Inail i dati collettivi anonimi e aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria dell’anno precedente, entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata condotta la sorveglianza. “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.”
Secondo quanto previsto dal successivo comma 2-bis dello stesso articolo 40, i contenuti e le modalità di trasmissione telematica dell’elaborato, sono stati regolamentati con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e successivamente modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
In proposito Inail ha sviluppato una piattaforma web dedicata alla trasmissione dei dati aggregati, accessibile da parte dei Medici Competenti previa autenticazione, che consente l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012 e allineandosi a quanto previsto dall’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), adottando le modalità semplificate e standardizzate. L’invio dei dati è consentito a partire dal 1° novembre 2018 e le informazioni saranno rese disponibili alle Asl dal 1° gennaio 2019.
I medici associati alle aziende possono ricercare i dati dell’azienda di riferimento e inserire le informazioni richieste, modificandole anche successivamente ma sempre entro la data di scadenza del primo trimestre dell’anno successivo.
È inoltre possibile generare e stampare un file in formato pdf con la situazione delle maschere completate. L’inoltro finale ha validità di ricevuta dell’inserimento, a cui verrà assegnato un numero di protocollo, con l’indicazione della data e dell’ora di invio.
La sezione del portale Inail dedicata all’inserimento dei dati (Comunicazione Medico Competente) è strutturata in modo da fornire ai medici tutte le informazioni e le funzionalità necessarie all’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 40 e dagli altri obblighi recentemente telematizzati da parte dell’Istituto. Per eventuali dubbi o necessità di chiarimenti è inoltre disponibile una sezione Faq contenete le principali risposte a quelle che potrebbero essere le domande più frequenti e un manuale utente rivolto in modo specifico ai Medici del Lavoro.
In particolare, è utile ricordare che i Medici Competenti associati a una determinata azienda, hanno anche la possibilità di consultare le informazioni inviate negli anni precedenti confermando le associazioni alle aziende. È inoltre possibile aggiornare i dati relativi ma non è possibile gestire il recesso del Medico in quanto la procedura non prevede comunicazione al riguardo.
È importante sottolineare che la comunicazione va resa anche nel caso non sia stata effettuata alcuna visita medica nell’anno precedente. Tale obbligo deriva da quanto disposto dall’art. 40 che prescrive che vengano trasmesse le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. In considerazione quindi della definizione di sorveglianza sanitaria (“l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”), è obbligatorio trasmettere comunque le informazioni relative l’esposizione ai rischi professionali specifici, anche in assenza di visite mediche.